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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 8486 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo Tributario - Istanza interpello disapplicativo società di comodo - Provvedimento di diniego opposto dall'Agenzia delle entrate - Impugnazione del diniego - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di interpello disapplicativo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992, poiché non contiene una pretesa impositiva definitiva e non produce effetti vincolanti nei confronti del contribuente per il solo fatto di non essere impugnato. Le eventuali contestazioni potranno essere fatte valere impugnando il successivo atto impositivo, ove emanato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato autonomamente il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva negato l'istanza di interpello disapplicativo della disciplina sulle società di comodo. La contestazione mirava a ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni per non applicare tale disciplina.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    Atti autonomamente impugnabili

    La norma delimita gli atti impugnabili autonomamente nel processo tributario. Il criterio decisivo è la natura provvedimentale dell'atto e la sua idoneità a esprimere una pretesa impositiva suscettibile di diventare definitiva se non impugnata.

Massime di principio

  • Un atto dell'Agenzia delle Entrate è autonomamente impugnabile solo se manifesta una pretesa tributaria concreta e definitiva o comunque idonea a produrre effetti vincolanti per il contribuente.
  • Il diniego di un interpello disapplicativo, di regola, non è autonomamente impugnabile perché non costituisce direttamente un atto impositivo e non consolida la pretesa tributaria per mancata impugnazione.
  • Il contribuente può normalmente contestare gli effetti del diniego impugnando il successivo avviso di accertamento o altro atto impositivo, facendo valere in quella sede le ragioni sostanziali già esposte nell'interpello.
  • La mera denominazione dell'atto non è decisiva: occorre verificare concretamente se esso abbia natura provvedimentale e produca una pretesa tributaria definitiva.

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