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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39402/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale in data 18/10/2016, la restituzione nel termine per impugnare la sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per la rescissione del giudicato. Il giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza con ordinanza del 10/06/2022. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), violazione di legge e violazione del principio del contraddittorio perché il provvedimento era stato emesso prima dell'udienza fissata per la trattazione; con il secondo motivo (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) ha censurato la mancata motivazione in relazione alla domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha affermato che il provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione, senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio e fuori dei casi previsti dalla legge, è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie l'ordinanza del 10/06/2022 è stata emessa prima dell'udienza fissata per il 06/09/2022, pertanto la nullità è insanabile. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pisa per un nuovo giudizio privo del vizio rilevato (applicando i criteri degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, c.p.p., in relazione all'accertata causa di nullità ex art. 179 c.p.p.). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))

    Fondamento delle censure di cassazione: lett. c) per violazione di legge relativa al mancato rispetto del contraddittorio/forme procedurali (decisione emessa prima dell'udienza); lett. e) per vizio di motivazione (al riguardo, la Corte ha assorbito il motivo relativo alla motivazione).

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato penale: la domanda di rescissione proposta dal ricorrente è stata un punto della domanda originaria, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito della rescissione perché ha annullato il provvedimento per nullità procedurale.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Rimando alla causa di nullità: la Corte ha valutato la nullità come causa di nullità prevista dall'art. 179 e ha applicato la conseguente regola di annullamento con rinvio.

  • art. 623, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per motivare il rinvio per nuovo giudizio in caso di annullamento per nullità.

  • art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in combinato con l'art. 623 per disciplinare gli effetti dell'annullamento in caso di nullità rilevata.

Massime di principio

  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso 'de plano' senza la preventiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento.
  • Se un'ordinanza viene pronunciata prima dell'udienza fissata per la trattazione, il difetto procedurale può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio; pertanto è essenziale verificare le date di udienza prima di ritenere definitivo un provvedimento.
  • Quando la Corte di Cassazione accerta una nullità assoluta di tal genere, normalmente annulla il provvedimento impugnato e rinvia il giudizio al giudice di merito perché riesamini la questione senza il vizio riscontrato; criteri e norme richiamate sono gli artt. 623 e 604 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p.
  • Le censure sulla mancata motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) possono risultare assorbite se la Corte decide il ricorso per un vizio procedurale anteriore; ciò non esclude che, nel nuovo giudizio, il giudice debba comunque dare adeguata motivazione sulle questioni rimaste pendenti (es. rescissione del giudicato).
  • Per la difesa: controllare sempre che il provvedimento sia stato emesso dopo le formalità obbligatorie (fissazione/celebramento dell'udienza) e sollevare tempestivamente eventuali nullità procedurali, che sono rilevabili anche d'ufficio in sede di impugnazione.

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