Cassazione Penale, Ordinanza n. 34129/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione investivano la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando l'omessa motivazione su motivi di appello che i ricorrenti assumevano essere stati erroneamente considerati rinunciati. In sostanza, i ricorrenti contestavano che la Corte territoriale non avesse esaminato i motivi già dedotti in appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha però rilevato che, dalla sentenza impugnata e dal verbale d'udienza, risultava una rinuncia dei ricorrenti ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena, con accordo intervenuto tra le parti sulla misura della pena per entrambi gli imputati; accordo ritenuto incompatibile con la permanenza dei motivi sulla responsabilità, sicché la Corte d'appello non era tenuta a motivare su tali profili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendoli manifestamente infondati. Ha affermato che, essendo stato raggiunto un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e risultando la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, la sentenza di merito non doveva dare conto delle ragioni della responsabilità. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La norma è richiamata come base del concordato in appello: l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi diversi da quelli sanzionatori rendono incompatibile la persistenza di censure sulla responsabilità e escludono un obbligo motivazionale su tali punti.
Massime di principio
- Nel giudizio definito mediante concordato sulla pena in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio esclude che il giudice debba motivare sulle ragioni della responsabilità.
- Quando dagli atti risulta un accordo tra le parti sulla pena e la conseguente rinuncia ai motivi di merito, è manifestamente infondato il ricorso per cassazione che denunci l'omessa motivazione su questioni non più devolute.
- L'adesione al concordato ex art. 599-bis c.p.p. è incompatibile con la contestazione in cassazione della mancata trattazione dei motivi di appello rinunciati.
Come è indicizzato
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