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Ordinanza

Ordinanza n. 3773/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego della richiesta del visto di ingresso adottato dall'Ambasciata D'Italia a Yaondè (cod. pratica n. 2025/0009904) e notificato in data 17/02/2025; - di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.

Giustizia amministrativa202602988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare nel merito. Considerato che le censure dedotte e le esigenze rappresentate richiedono un approfondimento incompatibile con la sola fase cautelare, ha applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Yaoundé e notificato il 17 febbraio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, nonché l'eliminazione degli atti presupposti, successivi, prodromici e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi dedotti, limitandosi a rilevare che le censure e le esigenze prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    ritenuto, pertanto, ex art. 55 c. 10 c.p.a., di fissare udienza pubblica per la trattazione del merito

    Quando la definizione della controversia richiede un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può fissare direttamente l'udienza per la trattazione del merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., qualora le censure e le esigenze prospettate richiedano un approfondimento proprio della sede di merito, il giudice cautelare può fissare l'udienza pubblica per la trattazione del merito senza definire in via anticipata la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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