Cassazione Civile, Ordinanza n. 32045/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 457/02/2022. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi della L. n. 197 del 2022, seguita da ulteriore istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia. A sostegno dell'istanza risultavano in atti la copia della domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti, o della prima rata, secondo la disciplina della medesima legge.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, comportano la possibilità di ottenere l'estinzione del giudizio relativo alla controversia definita.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia prevista dalla legge speciale, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata è sufficiente che in atti vi siano la domanda di definizione e la prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata, secondo quanto richiesto dalla disciplina applicabile.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
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