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Ordinanza

Ordinanza n. 14055/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l’ istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202605599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza di visto per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio del MAECI, deducendo l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione sulla richiesta di appuntamento finalizzata alla formalizzazione di una domanda di visto per motivi di lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché la procura speciale alle liti conferita dal cittadino extracomunitario non risulta legalizzata nelle forme prescritte.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti l'unica questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per mancata legalizzazione della procura speciale alle liti, assegnando 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie. Ha fissato la successiva udienza camerale al 1° dicembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'illegittimità del silenzio del MAECI.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva relativa all'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie, prima di definire il giudizio.
  • La procura speciale alle liti conferita da un cittadino extracomunitario deve risultare legalizzata nelle forme prescritte; la mancanza di tale formalità può determinare seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso e giustificare la riapertura del contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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