Cassazione Penale, Ordinanza n. 05123/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 aprile 2024, con cui era stata confermata la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso articolava un motivo unico, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto affetto da genericità assoluta, perché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo la Corte, la decisione di appello aveva invece motivato in modo congruo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sulla base di una valutazione coerente delle risultanze istruttorie.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o del tutto generica è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito ha esaminato in modo congruo gli elementi costitutivi del reato e la censura non ne incrina la logicità o la coerenza, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04992/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04995/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04997/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05000/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05012/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05032/2025 del 07/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →