Cassazione Penale, Ordinanza n. 30310/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La vicenda nasce da una richiesta di conversione di una pena pecuniaria inflitta a un condannato. Gli atti sono stati più volte trasmessi tra gli uffici di sorveglianza di Potenza e Taranto per individuare il giudice competente in base al luogo di residenza del condannato e al fatto che la pena da convertire risultava, secondo un ufficio, già assorbita in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Il Magistrato di sorveglianza di Potenza ha declinato la competenza ritenendo competente Taranto; tuttavia il pubblico ministero ha poi rimesso gli atti alla Corte di cassazione prospettando un conflitto di competenza. La questione sottoposta alla Corte era dunque se vi fosse un conflitto positivo o negativo tra i due uffici di sorveglianza ai sensi dell’art. 28 c.p.p. La Corte ha rilevato che il conflitto non era configurabile perché solo il giudice di Potenza aveva rifiutato di prendere cognizione, mentre il giudice di Taranto non era mai stato investito della cognizione del fatto e non si era quindi pronunciato sulla competenza; inoltre, il pubblico ministero non è legittimato a essere parte del conflitto né a investirne direttamente la Corte, dovendo invece segnalare l’eventuale conflitto al giudice presso cui esercita le sue funzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato insussistente il conflitto di competenza. Ha ritenuto che mancasse il presupposto essenziale del conflitto ex art. 28 c.p.p., cioè la contemporanea cognizione o il contestuale rifiuto di cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici. Nel caso concreto, infatti, solo il Magistrato di sorveglianza di Potenza aveva declinato la competenza, mentre il Magistrato di sorveglianza di Taranto non era stato formalmente investito della questione e non aveva preso posizione. La Corte ha inoltre osservato che il pubblico ministero non può essere parte del conflitto e non può direttamente sottoporlo alla Corte regolatrice.
Norme richiamate
vi è conflitto quando, in qualsiasi stato e grado del processo, uno o più giudici ordinari o speciali, prendono e rifiutano di prendere cognizione del processo
Il conflitto di competenza presuppone una situazione attuale e concreta di contemporanea cognizione o di contestuale rifiuto di cognizione da parte di due o più giudici sul medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
Il pubblico ministero non è titolato a sollevare direttamente il conflitto davanti alla Corte; può solo trasmettere la denuncia di conflitto al giudice presso cui esercita le sue funzioni, affinché sia quest'ultimo a valutarne l'esistenza e a richiedere l'intervento della Corte.
Massime di principio
- Il conflitto di competenza tra giudici è configurabile solo se due autorità giurisdizionali sono entrambe investite del medesimo fatto e una lo conosce mentre l’altra lo rifiuta; un conflitto meramente ipotetico o solo possibile non è sufficiente.
- Ai fini del conflitto, è necessario che il giudice chiamato a decidere sia stato effettivamente investito della cognizione del fatto tramite un atto idoneo a sollecitare il potere decisorio, così da consentirgli di pronunciarsi sulla propria competenza.
- Il pubblico ministero non può essere parte del conflitto di competenza e non può proporlo direttamente alla Corte di cassazione; la sua funzione è quella di segnalare la questione al giudice competente, cui spetta la prima delibazione sull’esistenza del conflitto.
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