Cassazione Penale, Ordinanza n. 10680/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/09/2024. Dai passaggi riportati emerge che la decisione di merito aveva ritenuto integrata la contestazione penale sulla base di una ricostruzione della condotta, dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo, nonché aveva respinto l'eccezione difensiva di tardività della querela. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: il primo contestava l'effettiva sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che si trattasse in realtà di un mero illecito civilistico; il secondo e il terzo censuravano la ritenuta tempestività della querela e il vizio di motivazione della sentenza di appello, assumendone la contraddittorietà e la manifesta illogicità. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze si risolvevano in una mera riproposizione dei motivi di appello, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata e senza indicazione di decisivi travisamenti o di elementi idonei a dimostrare la tardività della querela. È stato inoltre osservato che l'onere di provare l'intempestività della querela grava su chi la deduce e che, in difetto di prova rigorosa, la questione va risolta a favore del querelante. Per il resto, le censure sull'elemento soggettivo miravano a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo e volto a proporre una lettura alternativa del merito, quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Ha giudicato il secondo e il terzo motivo privi di specificità, perché riproponevano questioni già respinte dalla Corte di appello, senza confronto con la motivazione e senza prova rigorosa della tardività della querela. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, anche per mera reiterazione di doglianze già respinte in appello senza confronto critico con la motivazione impugnata, comporta inammissibilità.
È richiamato nel contesto del procedimento di legittimità in relazione alle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo va valutata sia in senso intrinseco, per chiarezza e determinatezza delle censure, sia in senso estrinseco, verificando se la critica si misuri realmente con la complessità argomentativa della decisione di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Chi deduce la tardività della querela ha l'onere di provarla con elementi rigorosi; in caso di incertezza, la questione deve essere risolta a favore del querelante.
- Perché decorra il termine per proporre querela, la persona offesa deve aver acquisito conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, tale da consentirle di disporre di tutti gli elementi necessari per determinarsi.
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