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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12896/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'eccessività degli aumenti di pena per continuazione sollecitasse una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, poiché la decisione della Corte territoriale era adeguatamente motivata e priva di vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, l'eccessività degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. La censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto agli illeciti contestati. La Corte di cassazione ha però osservato che la determinazione degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria, e che nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era congrua, dettagliata e fondata sul numero e sulla gravità degli illeciti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio che guida la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la graduazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato

  • art. 81 c.p.

    presupposto implicito della doglianza sugli aumenti di pena a titolo di continuazione

Massime di principio

  • La graduazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per vizi di motivazione manifesti, illogicità o arbitrarietà.
  • Quando il giudice di merito giustifica in modo dettagliato la misura degli aumenti per continuazione sulla base del numero e della gravità degli illeciti, la relativa valutazione è insindacabile in sede di legittimità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della censura di eccessività della pena, miri in realtà a una nuova valutazione del merito sanzionatorio.
  • La determinazione della pena deve essere coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; in mancanza di mero arbitrio o di ragionamento illogico, la motivazione del giudice di merito è sufficiente a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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