Ordinanza n. 261/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 02129/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché i provvedimenti dell'Amministrazione oggetto di tale ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza breve del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica le singole doglianze dedotte, ma riferisce che esse non presentano, a una prima e sommaria delibazione, significativi profili di fondatezza. La domanda cautelare è stata valutata sia sotto il profilo del fumus boni iuris sia sotto quello del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i provvedimenti dell'Amministrazione e la sentenza impugnata apparissero immuni da censure e congruamente motivati. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. L'ordinanza non definisce il merito dell'appello.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità degli appellanti e delle altre persone fisiche citate nella decisione.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione della sentenza impugnata richiede una valutazione, seppur sommaria, del fumus boni iuris e del periculum in mora; la domanda può essere respinta quando i provvedimenti amministrativi e la sentenza appaiano congruamente motivati e immuni da censure significative.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, le esigenze di sicurezza pubblica possono prevalere sull'interesse privato alla sospensione dell'efficacia della sentenza e dei provvedimenti amministrativi.
- La decisione sull'istanza cautelare non definisce il merito dell'appello.
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