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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32420/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca/attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. L'imputato era indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e per concorso in detenzione continuata di stupefacente destinato a terzi (capo 150). La difesa ha contestato la valutazione probatoria del Tribunale: ha denunciato una lettura parcellizzata e una errata interpretazione delle intercettazioni (sostenendo che alcuni passaggi si riferissero alla vendita di un motociclo e non a droga), ha negato la riconducibilità di taluni elementi alla posizione del MURACA (eccessiva trasposizione dagli elementi relativi al fratello), ha evidenziato l'assenza di contatti successivi al 2016 con il resto del presunto sodalizio e ha sostenuto che i fatti contestati fossero storici o comunque non tali da giustificare il carcere, proponendo misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sull'apprezzamento delle prove, richiamando il principio per cui l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità. Ha confermato la valutazione del Tribunale circa l'esistenza di gravi indizi sulla partecipazione del MURACA al sodalizio (rapporti fiduciari con i GALIANO, attività di spaccio con il fratello, contatti con fornitori e clienti) e ha ritenuto adeguatamente motivata la previsione del pericolo di reiterazione. Ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui la sola misura infra muraria era idonea a contenere il pericolo, considerata la possibilità di gestione indiretta dei traffici anche da domicilio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza del Tribunale in sede di riesame della misura cautelare

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento nella censura difensiva; la Corte osserva che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è inammissibile se si traduce in una diversa valutazione del materiale probatorio anziché in una delle vizi logici tassativamente previsti

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i vizi logici della motivazione sindacabili in Cassazione; la Corte ricorda che solo i vizi indicati possono legittimare il controllo di legittimità sulla motivazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di presunzione relativa delle esigenze cautelari e della possibilità di superarla; il Tribunale ha ritenuto di non averne avuto prova idonea a scalfire le esigenze cautelari

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sul pericolo di reiterazione: la Corte conferma che la valutazione deve riguardare un pericolo concreto e attuale di commissione di altri delitti e che tale prognosi può fondarsi su personalità, modalità del fatto e contesto

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata per sottolineare che la riforma richiede che il pericolo di recidiva sia non solo probabile ma attuale; la Corte applica questo principio per valutare la sussistenza del rischio di reiterazione

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria dopo il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di cassazione è molto deferente alla valutazione del giudice di merito sulle prove, in particolare sull'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni; in sede di legittimità sono sindacabili solo vizi di motivazione manifestamente illogici o irragionevoli
  • Per la conferma di una misura cautelare per pericolo di reiterazione non è necessario dimostrare una "specifica occasione" di delinquere, ma una prognosi concreta e attuale fondata su personalità, modalità del fatto e contesto (rete di fornitori/acquirenti, ruolo fiduciario)
  • La presenza di molteplici fonti di prova (intercettazioni, dichiarazioni di assuntori e collaboratori, sequestri, attività investigativa) può essere saldamente ricompresa dal giudice di merito per formare il convincimento cautelare, anche se singoli elementi presi isolatamente risultino deboli
  • La mera proposta di una diversa lettura degli stessi elementi probatori da parte della difesa non è sufficiente in Cassazione: occorre dimostrare vizi logici nella motivazione del giudice di merito
  • Quando il giudice ritiene che il detenuto possa gestire o influenzare l'attività delittuosa anche a distanza, gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) possono essere ritenuti insufficienti rispetto alla custodia in carcere
  • Per ottenere l'attenuazione di una misura cautelare per fatti risalenti è utile documentare in modo preciso l'assenza di contatti con il contesto criminoso, cambiamenti nelle condizioni personali e fattori concreti che rendano implausibile una prognosi di reiterazione

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