Cassazione Penale, Sentenza n. 31132/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa (rito abbreviato) sostenendo: 1) motivazione illogica e valutazione probatoria erronea perché la responsabilità sarebbe stata basata unicamente sull'intestazione dell'utenza telefonica a suo nome; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale lieve (art. 62 n.4 c.p.); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 5) errato diniego di sanzioni sostitutive (art. 58 legge n. 689/1981) e questioni relative alla procura speciale conferita al difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse possibile, in sede di legittimità, rinnovare una valutazione meramente probatoria dell'ampiezza degli elementi di prova (richiamo all'orientamento sull'art. 192 c.p.p.), e ha giudicato manifestamente infondate le doglianze sulla motivazione. La Corte di merito aveva correttamente valorizzato l'intestazione della scheda telefonica a nome di Bunduchi, l'assenza di prova documentale del presunto furto della SIM, le numerose denunzie analoghe a suo carico e l'entità del danno (1.000 euro) come elementi che giustificano il rifiuto di riconoscere la non punibilità per tenuità, la diminuzione per danno lieve e le attenuanti generiche. Ha inoltre confermato il legittimo diniego delle pene sostitutive per mancanza di prove sulle condizioni personali idonee alla rieducazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali del grado e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Citato in relazione alla trattazione orale: è stato preso atto che non è stata chiesta la trattazione orale in presenza ai sensi della norma.
Richiamato per escludere la rilevabilità in Cassazione di mere contestazioni sulla valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che la rinnovazione della valutazione delle prove è compito del giudice di merito e non può costituire motivo autonomo di cassazione.
Norma del reato contestato (truffa); la Cassazione non ha messo in discussione la sussistenza materiale del reato ma la riconducibilità allo specifico imputato è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa dal giudice di merito in ragione del danno patrimoniale ritenuto non minimale (1.000 euro); la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei parametri indicati dalla norma.
L'attenuante del danno lieve è stata negata perché il giudice ha valutato il danno come non minimale; la decisione è situazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi che ne giustifichino la concessione; la Corte d'appello ha motivato il diniego con l'assenza di elementi positivi e la Cassazione ha ritenuto la motivazione conforme all'interpretazione consolidata.
La legge sulle sanzioni sostitutive richiede elementi sulle condizioni personali idonee alla rieducazione; il giudice di merito ha rifiutato le sostitutive per mancanza di prove sulle condizioni di vita e per le denunzie pregresse, e la Cassazione ha ritenuto la valutazione legittima.
Applicato per la condanna alle spese e all'assegnazione alla Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento semplicemente perché si contesta la valutazione delle prove: i motivi devono rilevare vizi di diritto o di motivazione specifici, non una diversa rinnovazione del giudizio di fatto.
- La riconducibilità di una utenza telefonica all'imputato può costituire elemento probatorio rilevante se non viene fornita prova documentale convincente di furto/smarrimento della SIM; l'onere di fornire tale prova grava sulla difesa.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva degli indicatori: entità del danno, modalità e abitualità; un danno di circa 1.000 euro può essere ritenuto incompatibile con la tenuità.
- L'attenuante del danno lieve (art. 62 n.4) va valutata in relazione al pregiudizio effettivamente subito dalla vittima e non al valore astratto del bene offerto; se il danno è ritenuto non minimale la diminuente può essere esclusa.
- Per le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) il giudice richiede elementi 'positivi' atti a giustificarne la concessione; la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo le modifiche normative, pertanto la difesa dovrebbe esibire elementi che attestino la personalità o comportamenti riparatori.
- Per ottenere sanzioni sostitutive è necessario portare in giudizio prove sulle condizioni di vita e di rieducazione dell'imputato; l'assenza di tali elementi e la presenza di denunzie analoghe possono legittimamente determinare il diniego.
- Se si contesta la responsabilità sulla base di un fatto materiale (es. intestazione di una SIM), è utile produrre documentazione immediata (denuncia di furto/smarrimento, prove di alienazione dell'utenza) e ogni elemento che dimostri l'assenza di collegamento funzionale con la condotta contestata.
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