Sentenza n. 847/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento (i) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell’11.04.2024, avente ad oggetto l’“approvazione del nuovo piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Bergamo, in adeguamento ai commi 3 e 4 dell’art. 5 della L.R. 31/2004 e s.m.i.” (doc. 1/A), pubblicata all’albo pretorio del Comune dal 16.04.204 al 01.05.2024 (doc. 1/B), con particolare riferimento all’area di proprietà della società ricorrente ed alle controdeduzioni relative alle osservazioni da quest’ultima presentate; (ii) della precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16.10.2023, avente ad oggetto l’adozione del nuovo PGT del Comune di Bergamo (doc. 2); (iii) nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, relativi al procedimento de quo; e per la condanna del Comune di Bergamo al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati, riservata in merito ogni maggiore deduzione ed istanza istruttoria, anche in ordine al quantum della pretesa risarcitoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio comunale di Bergamo di adozione e approvazione del nuovo PGT, limitatamente alla disciplina urbanistica dell’area della società ricorrente e alle controdeduzioni all’osservazione n. 55
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il nuovo PGT nella parte in cui ha ricondotto la propria area agli “Ambiti urbani a medio grado di trasformabilità della mixité – MGTm”, assoggettandola alla nuova “Regola morfologica” per la determinazione dell’altezza massima degli edifici, in luogo della precedente disciplina che consentiva un’altezza massima fissa di quattro piani. Ha dedotto sei motivi. Con il primo ha contestato l’esame e la votazione cumulativa dell’osservazione n. 55, lamentando difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e mancata conoscenza effettiva delle osservazioni da parte dei consiglieri. Con il secondo ha sostenuto che la qualificazione dell’osservazione come parzialmente accolta fosse erronea e fuorviante, poiché il nuovo criterio di arrotondamento del numero dei piani, applicato al risultato di 3,2, conduceva comunque a tre piani. Con il terzo ha denunciato il difetto di motivazione delle controdeduzioni, ritenute generiche e non idonee a spiegare il peggioramento della disciplina rispetto al PGT previgente. Con il quarto ha censurato l’introduzione, in sede di approvazione definitiva, di modifiche sostanziali e peggiorative alla nozione di “strada”, estesa anche a strade private e percorsi pedonali o ciclabili, sostenendo la necessità della ripubblicazione del piano. Con il quinto ha contestato l’irragionevolezza e sproporzione della Regola morfologica, ritenendola aleatoria perché fondata sulla presenza di strade anziché sulla percepibilità visiva degli edifici, nonché contrastante con l’art. 8 del D.M. n. 1444 del 1968. Con il sesto ha dedotto disparità di trattamento rispetto ad altre osservazioni accolte, alle quali era stata riconosciuta, nei casi di inapplicabilità della Regola morfologica, un’altezza massima di 15 metri, pari a cinque piani. La ricorrente ha inoltre introdotto ulteriori motivi nella memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a., senza notificazione al Comune.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché le osservazioni dei privati nella formazione dello strumento urbanistico costituiscono apporti collaborativi e non richiedono una confutazione analitica individuale; è legittimo il loro esame complessivo e il raggruppamento per temi, purché vi sia effettiva istruttoria. Nel caso concreto, le 255 osservazioni erano state esaminate dalla commissione consiliare e dal plenum, previa trasmissione della documentazione ai consiglieri; l’osservazione della società era stata oggetto di controdeduzioni puntuali e la votazione non era stata meramente formale. Il secondo motivo è stato respinto perché il passaggio dal precedente arrotondamento sempre per difetto al criterio per difetto sotto 0,5 e per eccesso da 0,5 in poi costituisce una soluzione intermedia e generale, idonea a giustificare il parziale accoglimento dell’osservazione, anche se nel caso concreto non ha prodotto il risultato auspicato dalla ricorrente. Il terzo motivo è stato respinto in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nelle scelte di pianificazione urbanistica: è sufficiente il richiamo alle ragioni generali del piano, senza una motivazione puntuale sulle singole alternative edificatorie. Il Comune aveva adeguatamente motivato la Regola morfologica con l’obiettivo di riordinare e rendere omogeneo il tessuto urbano consolidato, mediante il riferimento alle altezze degli edifici confinanti e alla delimitazione viabilistica dei contesti. Il quarto motivo è stato respinto perché la ripubblicazione del piano è necessaria solo quando le modifiche successive all’adozione ne alterino radicalmente l’impostazione o le caratteristiche essenziali. Le modifiche relative alla nozione di strada e all’arrotondamento dei decimali sono state qualificate come precisazioni applicative coerenti con la Regola morfologica, senza stravolgimento dell’impianto del piano. Il quinto motivo è stato respinto perché la Regola morfologica è stata ritenuta certa, oggettiva e uniformemente applicabile, nonché coerente con l’art. 8 del D.M. n. 1444 del 1968, il quale consente di riferire il confronto agli edifici preesistenti e circostanti, individuati in concreto dall’amministrazione, e in particolare agli edifici confinanti o limitrofi. Il sesto motivo è stato respinto per diversità delle situazioni comparate: la Regola morfologica era applicabile all’area della ricorrente, mentre le altre osservazioni riguardavano contesti nei quali essa non era applicabile per oggettive difficoltà, come l’assenza di edifici confinanti utili. I motivi nuovi formulati nella memoria conclusiva sono stati dichiarati inammissibili perché contenuti in uno scritto non notificato al Comune, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e relativa novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole
"Ambiti urbani a medio grado di trasformabilità della mixité – MGTm"
La disposizione disciplina gli ambiti MGTm mediante la Regola morfologica per la determinazione dell’altezza massima e della capacità edificatoria, secondo parametri riferiti al contesto circostante.
art. 8 D.M. n. 1444 del 1968
"l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti"
La norma è interpretata nel senso che gli edifici preesistenti e circostanti rilevanti sono quelli confinanti o comunque limitrofi all’edificio progettato, non tutti gli edifici dell’intero contesto urbanistico.
I motivi nuovi introdotti nella memoria conclusiva devono rispettare le regole processuali di instaurazione del contraddittorio; quelli contenuti in uno scritto non notificato alla controparte sono irritualmente proposti e inammissibili.
art. 57, punto 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole
"oggettive e dimostrate difficoltà di applicazione all’interno del contesto secondo i criteri sopra specificati"
La disposizione consente di non applicare la Regola morfologica quando sussistano difficoltà oggettive e dimostrate, tra cui l’assenza di almeno un edificio confinante utile per il calcolo dell’altezza massima.
Massime di principio
- Nella formazione degli strumenti urbanistici generali, le osservazioni dei privati hanno natura di apporti collaborativi e non impongono all’amministrazione una confutazione analitica di ogni singola deduzione; è legittimo il loro esame complessivo o per gruppi tematici, purché risulti un’effettiva istruttoria e una motivazione coerente con le ragioni generali del piano.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per errori di fatto, abnormità, manifesta irrazionalità o illogicità; l’amministrazione può motivarle mediante il richiamo agli obiettivi generali e ai criteri di impostazione dello strumento urbanistico, senza dover giustificare analiticamente ogni diversa soluzione edificatoria richiesta dal privato.
- La ripubblicazione dello strumento urbanistico dopo l’adozione è necessaria soltanto quando le modifiche introdotte in sede di approvazione definitiva alterino radicalmente le caratteristiche essenziali o i criteri ispiratori del piano; non occorre per modifiche di dettaglio o precisazioni applicative che mantengano invariato l’impianto complessivo.
- È compatibile con l’art. 8 del D.M. n. 1444 del 1968 una disciplina urbanistica che determini l’altezza massima dei nuovi edifici sulla base dell’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, individuati in concreto tra quelli confinanti o limitrofi, secondo criteri oggettivi e uniformemente applicabili.
- Il vizio di disparità di trattamento presuppone la rigorosa identità delle situazioni comparate e non è configurabile quando il trattamento differenziato dipenda dall’applicazione di regole diverse a contesti urbanistici oggettivamente distinti.
- I motivi nuovi dedotti in una memoria non notificata alla controparte sono inammissibili, poiché la loro proposizione non instaura correttamente il contraddittorio processuale.
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