Cassazione Penale, Sentenza n. 2546/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cappello impugnava l'ordinanza che aveva confermato la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria per cui il trasferimento del materasso ortopedico e di numerosi libri avrebbe dovuto avvenire a sue spese. Il ricorrente lamentava violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 83 Reg. esec. Ord. pen. e carenza di motivazione: sosteneva che esistono regole specifiche per i libri (vietata la cessione/invio ai familiari o la permanenza in dotazione all'istituto) e per il materasso (art. 5.1 Circolare DAP 2/10/2017 prevede che, se acquistato a spese del detenuto, segua il detenuto nei trasferimenti), e che l'art. 83 Reg. es. Ord. pen. stabilisce che le spese di spedizione sono a carico dell'Amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi, mentre l'eccedenza è a carico del detenuto solo se il trasferimento è avvenuto a sua domanda. Contestava dunque che il Tribunale non avesse verificato se le spese fossero realmente dovute in base al peso complessivo e alla normativa specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato l'illegittimità della decisione impugnata perché il Tribunale aveva motivato in modo non coerente rispetto alle norme applicabili e aveva omesso di verificare se l'accollo delle spese fosse giustificato dal rispetto del limite dei 10 kg previsto dalla disciplina sui trasferimenti e dalle disposizioni della Circolare DAP relative al materasso e agli effetti personali.
Norme richiamate
art. 83 Regolamento esecuzione Ordinamento penitenziario
Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel piu' breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati ... sono, in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.
La Corte ha richiamato il principio per cui l'Amministrazione sostiene le spese di spedizione fino al limite di 10 kg quando il trasferimento non è richiesto dal detenuto; l'eccedenza grava sul detenuto solo se il trasferimento è avvenuto a sua domanda. Di conseguenza, in trasferimenti non richiesti dal detenuto l'onere economico non può automaticamente ricadere su di lui senza verificare il rispetto del limite di peso.
Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, art. 32
Il detenuto/internato traducendo, puo' portare con se' gli effetti personali negli zaini forniti dall'Amministrazione, fino al complessivo massimo consentito di kg. 10 (dieci) e per un totale di 2 zaini. ... L'eventuale eccedenza sara' trattenuta dalla Direzione e trasmessa nei modi previsti dall'art. 83, commi 6 e 7, Reg. Es.
La circolare specifica la modalita' pratica di gestione degli effetti personali al momento della traduzione e richiama il limite di 10 kg: l'eccesso deve essere trattato secondo l'art. 83, dunque non puo' essere automaticamente addebitato al detenuto in caso di trasferimento non richiesto.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 5.1
Ove sia certificata dallo specialista l'assoluta necessita' del presidio per la tutela della salute del detenuto/internato e vi sia la certificata impossibilita' di provvedere alla fornitura da parte della ASL, la Direzione procedera' all'acquisto del bene (cuscini, materassi ortopedici, sedie ergonomiche e altri presidi) che rimarra' di proprieta' dell'Amministrazione. In caso di mancanza di fondi che non consentano l'acquisto del bene, e' facolta' del detenuto di acquistarlo a sue spese.
La disposizione disciplina la fornitura dei presidi sanitari: se la Direzione acquista il bene resta di proprieta' dell'Amministrazione; se il detenuto lo acquista per mancanza di fondi puo' esserne proprietario e va valutato in che termini il presidio puo' seguire il detenuto nei trasferimenti, fatte salve le verifiche sanitarie e le procedure amministrative.
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente in relazione al circuito detentivo speciale; norme e circolari collegate possono prevedere limitazioni e regole specifiche su materiali, libri e beni personali nei reparti speciali, che vanno verificate caso per caso.
art. 35 legge n. 354/1975 (Ord. pen.)
Richiamata dal Tribunale di sorveglianza per definire il perimetro della tutela prevista per i detenuti. Indica i limiti e le tutele riconoscibili, ma non sostituisce le specifiche disposizioni regolamentari e circolari applicabili ai trasferimenti e agli effetti personali.
Massime di principio
- Se il detenuto viene trasferito per ragioni non richieste da lui, l'Amministrazione e' tenuta a farsi carico delle spese di spedizione degli effetti personali fino a 10 kg; l'eccedenza puo' gravare sul detenuto solo se il trasferimento e' avvenuto su sua domanda.
- Al momento del riesame il giudice deve verificare puntualmente il peso complessivo degli oggetti e applicare l'art. 83 e le circolari DAP; non e' sufficiente una motivazione generica o basata su supposizioni dell'Amministrazione.
- Per i presidi sanitari (es. materasso ortopedico) occorre accertare: la certificazione sanitaria dell'indicazione, chi ha provveduto all'acquisto (Amministrazione o detenuto) e le previsioni della circolare DAP; se il detenuto lo ha acquistato potrebbe seguire il detenuto nei trasferimenti, previo controllo delle procedure.
- Per i libri e altri materiali soggetti a limiti specifici (es. nel regime 41-bis) va valutata la disciplina applicabile: in alcuni casi e' vietata la cessione o l'invio ai familiari e bisogna accertare se sia possibile la spedizione verso la nuova sede.
- Il detenuto deve conservare documentazione di acquisto, certificazioni mediche e il dettaglio degli oggetti trasferiti; tali elementi facilitano la verifica del rispetto dei limiti di peso e della legittimita' dell'addebito delle spese.
- In sede di ricorso il giudice di merito non puo' limitarsi a ritenere che il detenuto "si fosse sbagliato" nelle proprie aspettative: deve motivare la decisione alla luce delle norme e degli accertamenti materiali (peso, titolarita' degli oggetti, certificazioni).
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