Cassazione Penale, Ordinanza n. 12936/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto tardivo l'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto contro la decisione di primo grado. L'unico motivo di ricorso ha contestato proprio la declaratoria di tardività, sostenendo in sostanza che dovesse operare il termine ulteriore di quindici giorni previsto per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che tale disciplina non si applica quando l'appello sia proposto avverso sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, che va considerato presente in giudizio; di conseguenza, è irrilevante che la sentenza lo abbia indicato come assente. Poiché la Corte territoriale aveva inoltre spiegato in modo adeguato il calcolo della tardività dell'impugnazione alla luce della nuova disciplina, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Il termine ulteriore di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica all'appello contro sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato.
L'imputato che abbia richiesto il giudizio abbreviato tramite procuratore speciale deve intendersi presente in giudizio, con irrilevanza dell'eventuale indicazione formale di assenza nella sentenza.
Massime di principio
- Il termine aggiuntivo per l'impugnazione previsto per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non opera quando la decisione impugnata provenga da giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, poiché in tale ipotesi l'imputato è considerato presente.
- Ai fini del calcolo del termine per impugnare, non conta la mera qualificazione formale di assenza contenuta nella sentenza, se il rito prescelto rende l'imputato processualmente presente.
- La declaratoria di tardività dell'impugnazione è corretta quando il giudice dell'appello spieghi in modo puntuale il computo dei termini alla luce della disciplina vigente; il ricorso per cassazione che contesti tale ricostruzione è inammissibile se si fonda su una regola non applicabile al caso concreto.
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