Cassazione Penale, Ordinanza n. 08834/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e non specifici, poiché non si confrontavano con la motivazione della Corte di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, articolando due motivi. Dal testo non emergono nel dettaglio le doglianze specifiche, ma la Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi erano manifestamente infondati e privi di specificità, perché non si confrontavano davvero con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato una risposta congrua in fatto e corretta in diritto sia sulla procedibilità sia sulla sussistenza dell'aggravante.
Norme richiamate
furto aggravato (art. 624-bis c.p.?)
Il testo non indica l'articolo; emerge solo che la condanna riguardava un furto aggravato. Poiché la norma esatta non è ricavabile con certezza dal testo, non viene indicata una qualificazione normativa puntuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi effettivamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non sviluppate in relazione alle rationes decidendi comporta l'inammissibilità.
- È manifestamente infondato il motivo che non censuri in modo puntuale e argomentato le statuizioni della sentenza impugnata su profili decisivi come la procedibilità o la sussistenza di un'aggravante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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