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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47310/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Asti (9.5.2024) che aveva rilevato la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., poiché la raccomandata era stata ricevuta dalla madre convivente e non dall'imputato. Il PM ha censurato l'ordinanza come "abnorme", sostenendo che per l'avviso di conclusione indagini la notificazione effettuata presso il domicilio eletto e ricevuta da un convivente è valida e che l'ufficio requirente non è tenuto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario né a verificare l'effettiva ricezione; ha inoltre rilevato che la restituzione degli atti al PM determina una stasi processuale non sanabile se la notifica dovesse essere ripetuta con le stesse modalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale non rientri nella categoria dei provvedimenti abnormi. La Corte ha confermato che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di verificare la ritualità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e, se ne riscontra la nullità o l'assenza della prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, può disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Tale restituzione costituisce un "regresso consentito" nell'alveo delle competenze tra giudice e ufficio requirente e non una abnormità strutturale o funzionale, salvo i casi in cui il giudice eserciti un potere non attribuitogli o imponga al PM un adempimento che produca un atto nullo. La Corte ha richiamato e seguito orientamenti recenti (in particolare Sez. 3, n. 33221/2024 e Sez. U. El Karti) che distinguono il regresso consentito dal regresso abnorme e ha rigettato la tesi del PM, confermando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione delle indagini è presupposto per l'esercizio dell'azione penale in caso di contestuale richiesta di rinvio a giudizio; la ritualità e la prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato sono rilevanti e il giudice può verificare e rilevare la nullità della notificazione.

  • art. 415, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce all'ufficio requirente l'onere di provvedere alla notificazione dell'avviso ex art. 415-bis; la restituzione degli atti al PM ha senso ove incomba al PM l'obbligo di provvedere alla notificazione.

  • Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Affermata la riserva al giudice del potere di rilevare le nullità; ne consegue che la mera regressione del procedimento disposta dal giudice non è automaticamente abnorme.

  • Sez. 3, Sentenza n. 33221 del 05/06/2024 (PMT c. Pastella)

    Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024 (PMT c. Pastella)

    Pronuncia recente che sostiene l'esclusione dell'abnormità quando il giudice dispone la restituzione degli atti al PM in presenza di nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis, consolidando il criterio del "regresso consentito".

  • Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023 (El Karti)

    Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023 (El Karti)

    Traccia la distinzione fondamentale tra regresso consentito (ricadente nelle competenze tra giudice e PM e non idoneo a caratterizzare abnormità) e regresso non consentito/abnorme (esercizio di un potere non attribuito o deviazione dal modello legale che provoca stasi processuale).

  • Orientamento contrario (es. Sez. 2, n. 46640 del 10/09/2015 Ferrari; Sez. 1, n. 20011 del 02/02/2016 Zilio)

    Sez. 2, n. 46640 del 10/09/2015 (Ferrari); Sez.1, n. 20011 del 02/02/2016 (Zilio)

    Orientamento che, richiamando il principio di irretrattabilità dell'azione penale e il divieto di ripetere atti già validamente compiuti, ammette il ricorso per cassazione per presunta abnormità anche in situazioni di regressione del procedimento; la Corte, però, in questo caso ha ritenuto prevalente l'indirizzo opposto.

Massime di principio

  • Il giudice dell'udienza preliminare può verificare la ritualità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e, in mancanza di prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, può dichiararne la nullità e disporre la restituzione degli atti al PM.
  • La restituzione degli atti al Pubblico Ministero per carenze nella notificazione dell'avviso di conclusione indagini rientra, di regola, nel "regresso consentito" e non costituisce di per sé un provvedimento abnorme soggetto a ricorso per cassazione.
  • È necessario distinguere tra la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) e la nullità della notificazione della citazione a giudizio: la seconda può avere effetti diversi e, in casi specifici, può giustificare valutazioni diverse sull'abnormità della restituzione degli atti.
  • L'abnormità sussiste quando il giudice esercita un potere non attribuitogli o impone al PM un adempimento che si traduca in un atto nullo e nella conseguente stasi processuale; altrimenti gli strumenti ordinari (rinnovazione della notifica da parte del PM, prosecuzione delle indagini) sono ritenuti adeguati.
  • Se il PM intende ripetere la notificazione con le stesse modalità che il giudice ha ritenuto viziate, possono sorgere contestazioni processuali successive: è prudente per il PM adottare modalità di notifica che riducano il rischio di futura rilevazione di nullità (es. notificazione personale o prove certe della ricezione).
  • Il rimedio del ricorso per cassazione per abnormità è eccezionale e la sua ammissibilità è circoscritta; la giurisprudenza più recente tende a limitare l'estensione della categoria dell'abnormità per evitare deroghe alla tassatività dei mezzi di impugnazione.

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