Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36504/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 2 marzo 2026 della Corte di appello di Messina, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla pena ritenuta di giustizia. Con due motivi ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, contestando il rilievo attribuito agli elementi ostativi indicati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I due motivi riproponevano censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello con motivazione ritenuta logica e coerente. La decisione impugnata aveva valutato globalmente gli elementi del fatto e aveva escluso la lieve entità in ragione del quantitativo di marijuana, pari a 585 dosi, e della commissione del reato durante la detenzione domiciliare; le censure del ricorrente si limitavano a contestare il peso attribuito a tali elementi, senza confrontarsi efficacemente con il percorso argomentativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta a Roma il 29 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Matteo Ferro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 2 marzo 2026 di conferma della sentenza del Tribunale di Messina di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia.

    La norma individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; il testo non sviluppa un’interpretazione autonoma della fattispecie prevista dal comma 1.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

    Nel decidere sulla lieve entità, il giudice deve valutare tutti gli aspetti normativamente rilevanti e motivare l’eventuale prevalenza attribuita soltanto ad alcuni di essi. La motivazione deve inoltre chiarire perché un dato ostativo non sia bilanciato da altri elementi che, considerati singolarmente, potrebbero indicare una minore offensività.

Massime di principio

  • Per affermare o negare la lieve entità del fatto prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve compiere una valutazione complessiva degli aspetti normativamente rilevanti e motivare l’eventuale prevalenza attribuita ad alcuni di essi, chiarendo anche perché gli elementi di segno contrario non bilancino quelli ostativi.
  • È inammissibile la censura in cassazione che, a fronte di una motivazione d’appello logica e coerente e fondata sulla valutazione globale degli elementi del fatto, si limiti a contestare il peso attribuito dal giudice a singoli elementi senza confrontarsi con il percorso argomentativo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiStupefacenti
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.