Ordinanza n. 280/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - - del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025//0031860, notificato in data 3/10/2025. - di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto dell’interessato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, notificato il 3 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il provvedimento risultava adottato inaudita altera parte. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti, ma riferisce che il diniego prospettava sostanzialmente un rischio migratorio. Il ricorrente ha chiesto una rivalutazione della propria posizione in contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, rilevando che il diniego era stato emesso inaudita altera parte e ritenendo opportuno disporre il riesame in contraddittorio. Ha sospeso il diniego del visto e ordinato alla Sede Diplomatica a Minsk di riesaminare il provvedimento insieme al ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai fini del definitivo accertamento del rischio migratorio prospettato dall'ufficio procedente. Ha fissato l'udienza camerale del 10 febbraio 2026 per valutare l'esito del riesame e ha rinviato la liquidazione delle spese al merito.
Norme richiamate
La disposizione è stata applicata per accordare la tutela cautelare, sospendere il diniego e ordinare il riesame del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un diniego amministrativo incidente sull'ingresso di uno straniero è stato adottato inaudita altera parte e il presupposto del rischio migratorio richiede un definitivo accertamento, il giudice può sospenderne l'efficacia e ordinare all'amministrazione un riesame in contraddittorio con l'interessato.
- La tutela cautelare può concretarsi non solo nella sospensione dell'atto impugnato, ma anche nell'ordine all'amministrazione di rieditare la valutazione entro un termine determinato e secondo modalità partecipative fissate dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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