Cassazione Penale, Sentenza n. 16354/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato l'appello avverso il decreto di sequestro preventivo di €63.920,00 rinvenuti in due buste all'interno di una scrivania nella palestra Power Fitness. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 321, comma 1 e 2 c.p.p., sostenendo che l'ampio intervallo temporale (sequestri di stupefacenti il 31/05/2024 e rinvenimento del denaro il 27/08/2024) e la documentazione bancaria e lavorativa prodotta dimostrino l'origine lecita delle somme e l'assenza di indizi sul suo coinvolgimento nell'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei presupposti legali di ammissibilità. Ha ritenuto che la censura costituisse una contestazione di merito e una critica alla valutazione fattuale del Tribunale (manifestazione di illogicità o contraddittorietà della motivazione), tipo di doglianza non perseguibile con il motivo di cui all'art. 325 c.p.p. ma reclamabile solo tramite il specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione esauriente, avendo analizzato le attività investigative, le immagini e i messaggi, valutando il periculum in mora e la documentazione prodotta dalla difesa. Perciò le doglianze del ricorrente non sono state ritenute specifiche ai sensi degli artt. 591 e 581 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, €3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n.103/2017, in relazione all'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (art. 73 comma 4 e art. 80)
Norme sul traffico di sostanze stupefacenti e sulle relative misure: la vicenda investigativa e il sequestro sono stati inquadrati alla luce di tali disposizioni come quadro fattuale che giustifica il provvedimento cautelare.
Codice di procedura penale, art. 321 comma 1 e 2
art. 321, commi 1-2 c.p.p.
Invocato dal ricorrente come parametro di legittimità del provvedimento di sequestro (istanza di revoca), ma la Corte osserva che l'allegata violazione non è stata dedotta come forma di 'violazione di legge' idonea ad ammettere il ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale, art. 325 comma 1
Stabilisce i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ricorda che tale rimedio riguarda la mancanza o la carenza di motivazione in senso strettamente normativo, non le contestazioni di merito fattuale.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
art. 606, lett. e) c.p.p.
La Corte sottolinea che le doglianze di illogicità o contraddittorietà della motivazione devono essere dedotte con il motivo specifico di cui a questa norma, diverso dalla contestata 'violazione di legge'.
Codice di procedura penale, art. 591 lett. c) e art. 581 lett. c)
art. 591, lett. c); art. 581, lett. c) c.p.p.
Prevedono i requisiti di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse tali requisiti, poiché mancava una critica specifica e circostanziata alle valutazioni del Tribunale.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese e la possibilità di sanzione per ricorso inammissibile: applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione accessoria.
Legge n. 103/2017, art. 1 comma 64
art. 1, comma 64, L. n.103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.: la Corte ha esercitato tale facoltà determinando in via equitativa la somma di €3.000 da versare alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Sent. C. cost. n.186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità nella presentazione del ricorso e alla determinazione dell'eventuale sanzione pecuniaria; la Corte non ha ravvisato colpa rilevante, ma ha comunque disposto il versamento equitativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per 'violazione di legge' richiede la prospettazione di una effettiva inosservanza di norme processuali (es. completa mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente); le critiche alla valutazione dei fatti del giudice di merito costituiscono in genere doglianze di merito non ammissibili in cassazione se non dedotte con i motivi specifici previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione dettagliata e confronta espressamente le argomentazioni della difesa, la mera riproposizione di elementi probatori o la richiesta di diverso apprezzamento degli stessi non è sufficiente per rendere ammissibile il ricorso per cassazione.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare (es. sequestro preventivo di somme di denaro), è cruciale formulare motivi specifici che evidenzino una violazione normativa o vizi di motivazione rilevanti ai sensi delle norme processuali, con contestazioni circostanziate e non generiche.
- Il tempo intercorso tra eventi (es. sequestro di stupefacenti e rinvenimento di denaro) e la produzione di documentazione probatoria di origine lecita possono essere adeguatamente valutati dal giudice di merito; la loro semplice enunciazione in ricorso, senza articolata critica giuridica, non basta a ribaltare la valutazione.
- I ricorrenti devono rispettare i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 591 e 581 c.p.p.; l'assenza di contestazione specifica può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle spese e di sanzioni pecuniarie.
- In casi simili, prima di proporre ricorso per cassazione, conviene verificare se la doglianza è di natura normativa (ammissibile) o fattuale/critica della motivazione (che richiede il diverso motivo di cui ad art. 606 lett. e) o impugnazioni diverse), e predisporre una motivazione dettagliata e circostanziata se si intende colpire la motivazione del giudice di merito.
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