Sentenza n. 108/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di approvazione e realizzazione del progetto di ampliamento della strada a servizio del Data Center, dichiarazione di pubblica utilità, attivazione e prosecuzione della procedura espropriativa, autorizzazione all’occupazione anticipata e atti presupposti urbanistici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ASUC hanno impugnato la delibera consiliare comunale di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dichiarazione di pubblica utilità, la successiva delibera di Giunta, il verbale della conferenza di servizi, la variante al PRG, gli atti di approvazione del progetto esecutivo, gli atti di determinazione e autorizzazione dell’esproprio e l’occupazione anticipata dei terreni. Hanno dedotto, in sintesi: l’inespropriabilità dei beni gravati da uso civico senza previa sdemanializzazione; l’assenza dei presupposti per il mutamento di destinazione, inclusa la mancata verifica dell’insussistenza di soluzioni alternative e l’omesso parere dell’ASUC interessata; la non riconducibilità dell’opera a un servizio pubblico essenziale; il contrasto tra progetto e PRG; l’illegittimità derivata degli atti successivi; il difetto di motivazione sulle osservazioni presentate; l’illogicità e contraddittorietà delle previsioni progettuali. L’Associazione provinciale delle ASUC è intervenuta ad adiuvandum, deducendo ulteriori censure, anche di legittimità costituzionale, sulla disciplina provinciale degli usi civici e sulla tutela ambientale e paesaggistica. Le amministrazioni e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per tardiva impugnazione della variante urbanistica e della dichiarazione di pubblica utilità, nonché l’inammissibilità dell’intervento.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione provinciale delle ASUC, qualificandolo come intervento litisconsortile e non adesivo dipendente. L’Associazione aveva infatti dichiarato di essere titolare di un interesse concreto, diretto e immediato alla caducazione degli atti; avrebbe quindi dovuto proporre autonomo ricorso entro il termine decadenziale, non potendo introdurre tardivamente nuove censure mediante intervento. Il ricorso principale è stato ritenuto inammissibile anzitutto perché collettivo: le posizioni delle quattro ASUC non erano omogenee e sussisteva almeno un potenziale conflitto di interessi, poiché l’ASUC di Tuenetto aveva chiesto l’inserimento nel progetto di una nuova viabilità a servizio di aree boschive. Inoltre, per le particelle intestate alla frazione di Tuenetto, mancava la prova della titolarità dell’ASUC, essendo stata respinta e non impugnata la richiesta di regolarizzazione tavolare; difettava quindi una posizione sostanziale omogenea rispetto alle altre ricorrenti. Il ricorso è stato poi dichiarato tardivo. La delibera consiliare che aveva approvato il progetto e dichiarato la pubblica utilità era immediatamente lesiva e doveva essere impugnata autonomamente, non potendo le relative censure essere dedotte per la prima volta contro gli atti successivi della procedura espropriativa. Le ASUC avevano ricevuto l’avviso di deposito del progetto, partecipato alla conferenza di servizi e presentato osservazioni, sicché avevano conoscenza degli elementi essenziali della lesione. Anche la variante al PRG, che aveva localizzato il potenziamento stradale su aree destinate all’opera, doveva essere tempestivamente impugnata, trattandosi di previsione conformativa e immediatamente lesiva. Gli atti successivi, impugnati con motivi aggiunti, risultavano pertanto inammissibili perché dipendenti da atti presupposti divenuti inoppugnabili. In via subordinata, il Collegio ha rilevato che le censure sarebbero state comunque infondate nel merito. La disciplina provinciale non stabilisce l’assoluta inespropriabilità dei beni gravati da uso civico: l’esproprio è possibile quando l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico, ovvero quando ricorrano i presupposti normativi per l’estinzione o sospensione del vincolo. Nel caso concreto, la limitata superficie espropriata non era ritenuta idonea a incidere significativamente sull’uso civico. L’art. 18, comma 5, della l.p. n. 6/2005 è stato interpretato nel senso che la promozione dell’esproprio da parte di un ente pubblico costituisce condizione sufficiente, senza che sia necessario dimostrare anche la funzionalità dell’opera a un servizio pubblico essenziale. Il giudice ha inoltre ritenuto che la comparazione degli interessi e la valutazione delle alternative fossero state svolte nella pianificazione urbanistica e negli atti della procedura, e che le ASUC avessero partecipato al procedimento. Il ricorso principale è stato quindi rigettato perché inammissibile e comunque infondato; i motivi aggiunti sono stati travolti dall’inammissibilità derivata. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori in favore di ciascuna amministrazione resistente e della società controinteressata; l’Associazione interveniente è stata condannata a euro 2.000 oltre accessori in favore dei medesimi soggetti.
Norme richiamate
chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova
Nel processo amministrativo è ammesso l’intervento adesivo dipendente, mentre il cointeressato titolare di un interesse diretto e immediato deve proporre autonomo ricorso entro il termine decadenziale; l’intervento non può eludere i termini di impugnazione né introdurre motivi autonomi.
La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione non richiede la conoscenza integrale dell’atto e della motivazione, ma la percezione della sua esistenza e degli elementi che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività.
art. 18 l.p. 26/1993
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
La dichiarazione di pubblica utilità è un atto autonomamente e immediatamente lesivo, da impugnare tempestivamente; non è possibile dedurre per la prima volta contro il decreto di esproprio vizi riferiti alla dichiarazione ormai divenuta inoppugnabile.
art. 18 l.p. 6/2005
I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitù coattiva solamente nel caso in cui l’ente promotore sia un ente pubblico ovvero l’espropriazione o la costituzione della servitù coattiva sia funzionale alla realizzazione di opere di pubblica utilità finalizzate ad assicurare l’erogazione dei servizi pubblici essenziali
La norma consente l’esproprio dei beni gravati da uso civico quando il promotore sia un ente pubblico; non richiede, in tale ipotesi, che l’opera sia necessariamente finalizzata a un servizio pubblico essenziale.
art. 4, comma 1-bis, d.P.R. 327/2001
I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico
I beni gravati da uso civico non sono assolutamente inespropriabili; l’esproprio è possibile quando l’opera sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico o siano adottati i provvedimenti necessari al mutamento di destinazione.
Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità ... determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione
Nei comuni montani il decreto di esproprio può determinare la cessazione degli usi civici gravanti sui beni, in coerenza con la disciplina provinciale.
art. 16, comma 3, lett. b), l.p. 6/2005
L’estinzione del vincolo è ammessa ... per la realizzazione ... di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali
Le opere pubbliche e gli interventi destinati ai servizi pubblici essenziali costituiscono categorie distinte; l’estinzione del vincolo può essere disposta per un’opera pubblica anche se non specificamente destinata a un servizio pubblico essenziale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l’intervento adesivo dipendente è ammissibile soltanto quando l’interveniente faccia valere un interesse mediato, riflesso o collegato a quello del ricorrente principale; chiunque abbia un interesse diretto e immediato alla caducazione dell’atto deve proporre autonomo ricorso entro il termine decadenziale, non potendo utilizzare l’intervento per eludere la tardività né introdurre censure autonome.
- Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando vi siano identità di oggetto, omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali e assenza di conflitti, anche potenziali, tra i ricorrenti. La presenza di interessi divergenti o di una posizione individuale non omogenea comporta l’inammissibilità del ricorso collettivo.
- La dichiarazione di pubblica utilità e gli atti di pianificazione che localizzano un’opera pubblica e rendono attuale l’incidenza sui beni del privato sono autonomamente e immediatamente lesivi; devono essere impugnati nel termine decadenziale, non potendo le relative censure essere proposte per la prima volta contro il decreto di esproprio o contro gli atti successivi.
- La piena conoscenza dell’atto lesivo, ai fini dell’art. 41, comma 2, c.p.a., richiede la percezione dell’esistenza del provvedimento e dei suoi elementi essenziali di lesività, non la conoscenza integrale della motivazione; la partecipazione al procedimento e la ricezione dell’avviso di deposito possono rendere esigibile l’immediata impugnazione.
- Gli atti della sequenza espropriativa sono autonomamente impugnabili quando assumono una lesività propria; la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti impedisce di dedurne i vizi contro gli atti consequenziali, salvo il diverso effetto caducante derivante dall’annullamento tempestivo dell’atto presupposto.
- I beni gravati da uso civico non sono assolutamente inespropriabili: l’esproprio è consentito quando l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico o ricorrano i presupposti per l’estinzione o il mutamento di destinazione del vincolo. Quando l’ente promotore è un ente pubblico, la disciplina provinciale non richiede inoltre che l’opera sia necessariamente funzionale a un servizio pubblico essenziale.
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