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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11621/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di Appello di Milano, della condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (evasione fiscale) riferita all'anno d'imposta 2012 per un ammontare di € 1.149.100. Due motivi di impugnazione: 1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato apprezzamento del comportamento processuale e della confessione spontanea; 2) errata negazione della sospensione condizionale della pena, per avere la Corte territoriale ritenuto preclusivo un precedente decreto penale di condanna a pena pecuniaria rateizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale che ha dato prevalenza alla gravità del fatto (considerata anche con ripetute valutazioni sotto profili diversi) ai fini della determinazione della pena e dell'esclusione delle attenuanti generiche. Ha inoltre affermato che il precedente decreto penale a pena pecuniaria non è stato qualificato come automaticamente preclusivo della sospensione condizionale, ma è stato valutato negativamente nella prognosi di astensione dalla reiterazione del reato; pertanto la mancata concessione della sospensione condizionale è risultata giustificata. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    Norma sostanziale su cui è fondata la condanna per evasione fiscale: la Corte ha confermato la sussistenza del reato relativamente all'ammontare contestato (euro 1.149.100) e le conseguenti sanzioni.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Richiamato in relazione alle attenuanti o al loro mancato riconoscimento; la Corte ha ritenuto che la gravità della condotta potesse prevalere e giustificare l'esclusione delle attenuanti speciali invocate.

  • Codice penale, art. 133

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice può prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento delle attenuanti, l'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 e che il giudizio in merito è in gran parte questione di fatto la cui motivazione è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.

Massime di principio

  • Il giudice può valorizzare ripetutamente lo stesso elemento fattuale sotto profili diversi (es. gravità della condotta) per fini distinti (dosimetria della pena e esclusione di attenuanti) senza violare il principio del ne bis in idem, purché la motivazione sia coerente e non contraddittoria.
  • In materia di attenuanti generiche (art. 133 c.p.) il rinvio a un singolo elemento prevalente della personalità dell'imputato o delle modalità del reato può essere sufficiente: la valutazione è di fatto e quindi difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • La gravità della condotta, in particolare quando l'ammontare dell'evasione è ingente e il danno per l'erario è significativo, può giustificare l'esclusione delle attenuanti e una maggiorazione della pena.
  • Un precedente di condanna pecuniaria (anche derivante da decreto penale) non costituisce automaticamente e di per sé un ostacolo insormontabile alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma può essere valutato negativamente nella prognosis sulla probabilità di astensione da future condotte delittuose e, pertanto, incidere sulla concessione del beneficio.
  • Le questioni attinenti alla valutazione della personalità dell'imputato, del comportamento processuale e della prognosi di recidiva sono valutazioni di merito e richiedono motivazione specifica: in assenza di contraddittorietà la Cassazione tende a non sindacarle.

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