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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15448/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce dal pagamento, da parte della società assicuratrice, in favore di un Comune, quale garante di una società costruttrice poi fallita, di somme dovute a titolo di garanzia per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione previste da una convenzione edilizia. Successivamente l'assicuratrice ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di due soggetti che avevano sottoscritto appendici di coobbligazione solidale. Gli opponenti hanno contestato il decreto deducendo: la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., assumendo che le polizze fossero fideiussioni e non contratti autonomi di garanzia; la nullità/inefficacia delle clausole ritenute vessatorie per difetto di specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c.; la nullità delle garanzie per violazione della disciplina antitrust, in quanto predisposte su schema ABI; e, infine, l'erroneo rigetto della prova testimoniale diretta a dimostrare che altri soggetti erano tenuti al pagamento o alla compensazione degli oneri urbanistici. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione e in cassazione i ricorrenti hanno riproposto quattro motivi corrispondenti alle predette censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'interpretazione e la qualificazione del contratto operata dai giudici di merito, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e sollecitando una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la clausola vessatoria può dirsi validamente approvata quando la sottoscrizione specifica riguardi in modo puntuale le clausole derogatorie o limitative dei diritti del fideiussore, anche mediante richiamo alle disposizioni codicistiche interessate, senza necessità di riprodurre integralmente il testo delle norme o delle clausole. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché il mancato espletamento della prova testimoniale non era stato dimostrato come decisivo e i ricorrenti non avevano assolto l'onere di specificare i capitoli di prova e il nesso tra la prova omessa e una diversa decisione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza prevista per la fideiussione non è applicabile se il rapporto è qualificato come contratto autonomo di garanzia; la questione della sua operatività dipende quindi dalla qualificazione del negozio.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la decadenza del creditore avrebbe inciso sui diritti di surrogazione del garante; la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva la qualificazione del contratto.

  • art. 1950 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al regresso del fideiussore/coobbligato; la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dei motivi principali sulla qualificazione del rapporto.

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole vessatorie inserite in condizioni generali o moduli richiedono specifica approvazione scritta; il requisito è soddisfatto da una sottoscrizione specifica e puntuale delle clausole onerose, non da un richiamo generico.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato con l'art. 1341 c.c. quale disciplina dei contratti conclusi mediante moduli o formulari; la Corte considera sufficiente la specifica approvazione delle clausole derogatorie nell'appendice di coobbligazione.

  • L. n. 287 del 1990

    La dedotta nullità per violazione della disciplina antitrust è stata esclusa in sede di merito; in cassazione la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una diversa qualificazione dei contratti.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove; per il vizio processuale relativo alla prova non ammessa occorre dimostrare la decisività della prova stessa.

  • art. 183 c.p.c.

    La prova testimoniale articolata in tale fase è stata invocata dai ricorrenti; la sua mancata ammissione non integra vizio se la parte non prova la decisività del mezzo istruttorio.

  • art. 96 c.p.c.

    È stata confermata la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, ritenendone integrati i presupposti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la mera ricostruzione del contenuto e della volontà contrattuale compiuta dal giudice di merito, se la doglianza si risolve in una diversa lettura degli stessi elementi di fatto; il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
  • Quando una clausola contrattuale è plausibilmente interpretabile in più modi, il soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito limitandosi a contrapporre la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito.
  • La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. può risultare validamente espressa anche mediante richiamo puntuale e consapevole delle clausole onerose, purché l'approvazione renda chiara al contraente la portata delle pattuizioni limitative; non è necessario riprodurre integralmente il testo delle clausole o delle norme richiamate.
  • La nullità o inefficacia di clausole per violazione della disciplina antitrust non può essere utilmente dedotta in cassazione come semplice alternativa interpretativa del regolamento contrattuale, se ciò richiede una nuova valutazione delle risultanze di fatto.
  • Il vizio derivante dal mancato espletamento di una prova testimoniale è configurabile solo se la parte dimostra in modo specifico la decisività del mezzo istruttorio, indicando i capitoli di prova e il nesso certo tra la prova omessa e una decisione potenzialmente diversa; non basta allegare in modo assertivo la rilevanza della prova.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta quando il ricorso risulti infondato o abusivo nei termini valutati dalla Corte, oltre alle ordinarie spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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