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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33353/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e al controricorso depositata dalle parti, rilevando che esse non avevano più interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuto accordo; ai sensi dell'art. 391 c.p.c. ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto nulla per le spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una caduta occorsa durante la discesa da un veicolo, in cui la danneggiata riferiva di essere scivolata e rovinata a terra a causa di una buca sul marciapiede piena d'acqua, non visibile e non prevedibile, aggravata dall'insufficiente illuminazione pubblica. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; in appello, la danneggiata aveva insistito per la riforma della decisione, mentre l'ente aveva proposto appello incidentale sulle spese. In cassazione la ricorrente aveva proposto ricorso affidato a quattro motivi contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto per difetto di prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno e aveva accolto l'appello incidentale sulle spese. Tuttavia, nelle more, entrambe le parti hanno depositato memoria congiunta dichiarando di avere rinunciato al ricorso e al controricorso a seguito di un accordo intervenuto tra loro, con richiesta di compensazione totale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per formalizzare la volontà di rinunciare al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    utilizzato quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia delle parti

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata o comunque accompagnata dalla rinuncia al controricorso e dalla sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia delle parti e di accordo sopravvenuto, la Corte prende atto dell'estinzione senza pronunciarsi sul merito delle censure.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la regolazione delle spese può essere rimessa all'accordo delle parti o, se così richiesto, può essere disposta la compensazione totale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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