Cassazione Penale, Ordinanza n. 19765/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse stato determinato senza adeguata considerazione dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. La Corte ha però rilevato che la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché i giudici di merito avevano già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sul punto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Cassazione non entra nel merito della responsabilità, ma prende atto della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto del motivo di ricorso; la Corte afferma che la loro mancata concessione, se sorretta da motivazione logica e coerente dei giudici di merito, non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione meramente rivalutativo.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non illogica, coerente e puntuale, non essendo consentita una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una diversa ponderazione degli elementi già esaminati dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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