Cassazione Penale, Ordinanza n. 24747/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, senza modifiche alla condanna pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla prova della resistenza a pubblico ufficiale e sulla configurabilità dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle fonti probatorie. Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione al reato di evasione. Con ulteriori censure ha dedotto l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché volto a una rivalutazione del merito e privo di specifici travisamenti; il secondo perché riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione immune da vizi; le residue doglianze perché non specifiche e non confrontate con i criteri adottati dai giudici di merito.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito, con motivazione non sindacabile in cassazione, valorizzi le gravi modalità del fatto per escludere la tenue offensività.
È richiamato implicitamente il reato di evasione come oggetto della censura sulla particolare tenuità del fatto.
Il ricorso attiene alla resistenza a pubblico ufficiale, contestata quanto alla prova e all'elemento soggettivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio: la censura sulla motivazione è ammissibile solo se individua specifici travisamenti della prova o vizi logici effettivi.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la relativa motivazione.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha escluso la causa di non punibilità con argomentazione logica e coerente, valorizzando la gravità delle modalità concrete del fatto.
- Le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena devono essere specifiche e misurarsi con i criteri effettivamente adottati nella sentenza impugnata; in difetto, sono inammissibili.
Come è indicizzato
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