Cassazione Civile, Sentenza n. 16076/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo penale a suo carico (reato connesso al d.P.R. n. 380/2001), processo definito con sentenza di "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione. Contestava il rigetto del suo ricorso alla Corte di appello di Cagliari che aveva applicato l'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89/2001 (come modificato dalla legge n. 208/2015) ritenendo che, in caso di estinzione per prescrizione, il pregiudizio da irragionevole durata si presume insussistente salvo prova contraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto applicabile la modifica normativa introdotta dalla legge n. 208/2015 (art. 2, comma 2-sexies della legge n. 89/2001) ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della novella e ha confermato che si tratta di una presunzione iuris tantum che ammette prova contraria. Ha dichiarato infondata l'eccezione di incostituzionalità poiché la norma non elimina definitivamente il diritto all'indennizzo, ma sposta l'onere probatorio sul ricorrente. Nel merito la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato il pregiudizio e che i rinvii intervenuti nel procedimento non fossero imputabili all'Amministrazione della giustizia (erano rinvii giustificati e nell'interesse dell'imputato), per cui non si era configurato il superamento del termine ragionevole. Pertanto il rigetto della domanda di equa riparazione è stato confermato. Non sono state adottate statuizioni sulle spese in favore del Ministero e il ricorrente resta esente dal pagamento del contributo unificato secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 2001, n. 89 (art. 2, commi 2, 2-bis, 2-sexies)
art. 2, comma 2-sexies, lett. a)
La Corte interpreta il comma 2-sexies come una presunzione iuris tantum di insussistenza del danno da irragionevole durata nel caso di estinzione del reato per prescrizione; la presunzione è applicabile alle domande introdotte dopo l'entrata in vigore della modifica (novembre/gennaio 2016 secondo la giurisprudenza) e ammette prova contraria, perciò non vieta in assoluto l'indennizzo.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
art. 1, comma 777, lett. d)
Ha introdotto la modifica all'art. 2 della legge n. 89/2001 (comma 2-sexies). La Corte la considera ius superveniens che modifica la disciplina probatoria delle domande di equa riparazione presentate dopo la sua entrata in vigore.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
artt. 6, 7, 13, Protocollo n.1 art.1
Citatione come parametro di verifica delle ragioni costituzionali e processuali; la Corte ha ritenuto che le censure fondate su presunte violazioni della CEDU non giustificavano l'annullamento della norma nazionale, essendo preservata la possibilità di prova contraria.
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 24, 42, 111, 117, comma 1
Richiamate nelle censure di incostituzionalità; la Corte ha ritenuto che la norma contestata non violi i parametri costituzionali poiché non elimina la tutela ma ne disciplina la prova.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
Richiamato come riferimento al reato contestato nel processo penale di cui il ricorrente era imputato; contestualizza il tipo di procedimento penale avuto per presupposto.
Citato tra le norme ritenute violate dal ricorrente; la Corte ha tuttavia ritenuto infondate le doglianze relative all'omessa pronuncia sui rinvii disposi dal giudice penale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia)
art. 13, comma 1-quater; art. 10
Riferite alla questione del contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo, confermando l'esenzione per le domande proposte ai sensi della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- La modifica introdotta dalla legge n. 208/2015 (art. 2, comma 2-sexies della legge n. 89/2001) ha valore di nuova disciplina probatoria e in base alla giurisprudenza si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della novella; va verificata la data di proposizione dell'istanza.
- Se il processo penale si è concluso con estinzione del reato per prescrizione, prevale una presunzione iuris tantum di assenza di pregiudizio da durata irragionevole, ma il ricorrente può comunque fornire prova contraria per ottenere l'equo indennizzo.
- L'onere di provare l'effettivo pregiudizio spetta al ricorrente quando opera la presunzione di cui al comma 2-sexies; prove concrete e specifiche sul danno devono essere fornite.
- I rinvii disposti per esigenze istruttorie o nell'interesse dell'imputato non sono automaticamente imputabili alla Pubblica Amministrazione della giustizia e possono non concorrere al computo del superamento del termine ragionevole.
- La contestazione di incostituzionalità della presunzione è difficilmente accoglibile se la norma lascia aperta la possibilità di prova contraria (presunzione iuris tantum) e non elimina del tutto la tutela indennitaria.
- In procedimenti di equa riparazione vanno attentamente documentati i periodi di ritardo attribuibili all'amministrazione della giustizia e distinte le sospensioni o i rinvii che si siano verificati per cause a favore dell'imputato.
- Le domande proposte ai sensi della legge n. 89/2001 possono essere esentate dal pagamento o dal raddoppio del contributo unificato secondo le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002.
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