Cassazione Civile, Sentenza n. 16050/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Marrone proponeva domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare (3.10.1995) con cui le parti si erano impegnate a costituire una società in accomandita semplice per la gestione di una farmacia. La convenuta Zucconelli eccepì la nullità del preliminare per violazione dell'art. 7 L.362/91 (divieto o limiti alla gestione delle farmacie da parte di talune società) e per indeterminatezza dell'oggetto; in via subordinata la Marrone chiedeva la restituzione delle somme anticipate. In primo grado il Tribunale respinse le domande e dichiarò la nullità del preliminare; la Corte d'appello rigettò l'appello principale della Marrone ma non rilevò la nullità ex art.7 L.362/91, ritenendo però che l'adempimento coattivo (trasferimento) dovesse essere rifiutato perché la Marrone, destinata a ricoprire la qualifica di socia accomandataria, era già titolare di altra farmacia e quindi si sarebbe determinata una incompatibilità ai sensi dell'art.8 L.362/91. La Marrone ricorse per cassazione denunciando, in sostanza, che la situazione di incompatibilità incide sull'efficacia (dipendenza dall'autorizzazione amministrativa) e non sulla validità del preliminare, per cui l'azione ex art.2932 c.c. era proponibile senza che fosse richiesto il preventivo riconoscimento amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della Marrone: ha affermato che la violazione delle norme di incompatibilità (art.8 L.362/91 e art.12 L.475/68) incide sull'efficacia del trasferimento (che resta soggetto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del medico provinciale) e non determina la nullità del contratto preliminare. Ne consegue che il preliminare è valido e può essere fatto valere in sede civile (azione di specifica adempimento ai sensi dell'art.2932 c.c.), mentre l'eventuale incompatibilità ostacola il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e può comportare sanzioni disciplinari ma non la nullità del negozio privato. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame secondo il principio affermato. Sono stati altresì dichiarati assorbiti altri motivi del ricorso principale; il ricorso incidentale proposto da Maisto è stato dichiarato assorbito; il ricorso incidentale di Zucconelli è stato rigettato. La sentenza è stata cassata e la causa rimandata per ulteriore decisione; in addition, la decisione segnala l'eventuale obbligo di integrazione del contributo unificato da parte della Zucconelli.
Norme richiamate
Codice civile
art.2932 c.c.; art.2316 c.c.; art.1418 c.c.; art.1346 c.c.; art.1351 c.c.
Art.2932: azione di esecuzione specifica del contratto preliminare è esperibile anche per trasferimenti condizionati da autorizzazione amministrativa; le norme sul contenuto e forma del contratto (art.2316 e altri) sono state ritenute rispettate dal preliminare oggetto di causa; artt.1418 e segg.: le norme imperative sulla materia farmaceutica non determinano automaticamente la nullità del preliminare quando l'effetto traslativo è subordinato a condizione amministrativa
Legge 8 novembre 1991, n.362
Art.7: ammette la titolarità anche a società di persone e a cooperative con specifici vincoli; Art.8: prevede incompatibilità (es. titolare di altra farmacia). La Corte ha interpretato tali disposizioni come rilevanti sul piano dell'efficacia/condizionalità amministrativa e delle sanzioni disciplinari, non come norme che dichiarano nullo il preliminare tra privati
Legge 2 aprile 1968, n.475
Art.12: il trasferimento della titolarità della farmacia è subordinato al riconoscimento del medico provinciale (condizione legale sospensiva). La Corte ha ribadito che tale condizione sospensiva incide sugli effetti reali del trasferimento ma non impedisce la validità del preliminare inter partes
Giurisprudenza comunitaria
Corte di Giustizia, causa C-531/06 e altre
Le restrizioni italiane all'accesso alla titolarità di farmacie possono essere giustificate dall'esigenza di tutela della salute pubblica; ciò legittima limiti e incompatibilità senza però imporre la nullità automatica dei negozi privati conclusi in presenza di condizionalità amministrativa
Massime di principio
- Un contratto preliminare che abbia per oggetto la futura costituzione o il trasferimento di una farmacia è, di norma, valido tra le parti anche se il promissario acquirente non possiede al momento i requisiti amministrativi richiesti: l'eventuale mancanza di requisiti incide sull'efficacia reale del trasferimento (soggetta all'autorizzazione amministrativa), non sulla validità del preliminare
- L'incompatibilità prevista dalle norme sulla gestione delle farmacie (es. art.8 L.362/91) può dar luogo a sanzioni amministrative o disciplinari e impedire il rilascio dell'autorizzazione, ma non comporta necessariamente la nullità del contratto privato se il trasferimento è condizionato all'atto dell'amministrazione
- È legittimo stipulare preliminari condizionati alla futura acquisizione dei requisiti o alla designazione di un terzo (electio personae): tale struttura contrattuale tutela le parti e consente al giudice ordinario di ordinare l'esecuzione in forma specifica, lasciando al successivo provvedimento amministrativo di autorizzazione la funzione di condizione sospensiva degli effetti reali
- Chi intenda cautelarsi deve prevedere chiaramente nel preliminare clausole relative alla condizione amministrativa, tempi, responsabilità per il mancato rilascio dell'autorizzazione e la possibilità di nominare terzi idonei; verificare preventivamente la fattibilità amministrativa riduce il rischio di contenzioso
- Nel giudizio di specifica adempimento il giudice civile non sostituisce il controllo amministrativo: può disporre l'adempimento obbligatorio del preliminare ma gli effetti traslativi saranno subordinati all'eventuale riconoscimento amministrativo; l'eventuale illegittimità della posizione amministrativa del futuro titolare rileva principalmente nel rapporto con la pubblica amministrazione e sotto profili sanzionatori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16044/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16045/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16046/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16047/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16048/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16051/2020 del 28/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →