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Ordinanza

Ordinanza n. 1460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la vicenda relativa alla riconsegna di beni demaniali e all’instaurazione di un nuovo rapporto concessorio all’esito di una gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di appello relativi ai vizi dell’ordinanza impugnata. In sede cautelare, l’appellante mirava comunque a ottenere una misura idonea a tutelare la propria posizione sui beni demaniali oggetto di controversia, nonostante avesse già provveduto alla loro riconsegna. Nel giudizio sono costituite anche una società subentrante nel rapporto concessorio e un’ulteriore società non costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Il Collegio ha rilevato anzitutto che l’appellante aveva già riconsegnato i beni demaniali controversi, circostanza riconosciuta da tutte le parti. Ha inoltre ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi contrapposti, l’interesse all’avvio del nuovo rapporto concessorio instaurato all’esito della procedura di gara. Anche prescindendo dalla riconsegna dei beni, il pregiudizio allegato dall’appellante è stato ritenuto esclusivamente economico e integralmente ristorabile per equivalente, quindi non grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio di merito, fissata dinanzi al TAR per il 18 novembre 2026. È stato pertanto ritenuto assente il periculum in mora, anche ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; l’appello è stato respinto.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla tutela cautelare e alla valutazione dell’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la domanda deve essere respinta quando il pregiudizio allegato dal richiedente consiste in una perdita economica integralmente ristorabile mediante risarcimento per equivalente, non configurandosi in tal caso un danno grave e irreparabile.
  • La circostanza che il ricorrente abbia già riconsegnato i beni demaniali oggetto della controversia incide negativamente sulla sussistenza dell’interesse cautelare alla loro disponibilità provvisoria.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse pubblico e dei soggetti subentranti all’avvio di un nuovo rapporto concessorio instaurato all’esito di una procedura di gara rispetto all’interesse del precedente concessionario alla conservazione della situazione pregressa.
  • L’assenza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche senza una definizione anticipata delle questioni proprie del merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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