Cassazione Penale, Ordinanza n. 09703/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti autonomamente da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello, censuravano la decisione di merito in relazione a profili già esaminati e disattesi nei gradi precedenti. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano, per ciascun ricorrente, il trattamento della recidiva loro rispettivamente ascritta, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva che le censure erano meramente riproduttive di questioni già valutate dai giudici di merito, senza evidenziare illogicità manifeste o errori giuridici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello avesse già esaminato e correttamente disatteso le doglianze difensive, con argomentazioni coerenti, puntuali e non manifestamente illogiche, sia quanto alla recidiva, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, sia quanto alla determinazione della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito delle questioni già decise quando la motivazione di appello sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Il diniego delle attenuanti generiche, la valutazione della recidiva e la determinazione della pena restano insindacabili in cassazione se sorretti da adeguata motivazione e non emergano specifici vizi di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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