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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13614/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge con riguardo agli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, lamentando carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta documentale semplice. Si sosteneva l'insufficienza della motivazione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta specifica: andava considerato il ridotto arco temporale di amministrazione, il numero e il grado delle omissioni nella tenuta delle scritture, l'assenza di condotte di distrazione e la dichiarazione dell'imputato che le scritture fossero tenute da persona di fiducia, sicché la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come colposa o come mera superficialità (bancarotta semplice) e non come dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non contestato che le scritture e i libri contabili esistessero al momento del subentro di Rampazzo e che le stesse non furono consegnate al curatore al fallimento, integrando una condotta di sottrazione. La Corte ha affermato che la sottrazione/occultamento delle scritture integra una fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta (che richiede libri effettivamente rinvenuti) e che l'occlusione delle scritture, unitamente all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e alla mancata individuazione dei beni aziendali, consente di desumere il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori. Ha ritenuto non manifestamente illogiche le argomentazioni della Corte territoriale circa l'esistenza di un disegno volto a far residuare debiti prevalentemente verso l'erario, viste le movimentazioni e la composizione del passivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come manifestamente infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la giurisprudenza distingue la fattispecie di occultamento/sottrazione delle scritture (reato che richiede dolo specifico) dalla fraudolenta tenuta/manipolazione delle scritture rinvenute (dolo generico). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di occultamento con dolo specifico quando le scritture esistenti non vengono consegnate e ciò impedisce la ricostruzione patrimoniale.

  • art. 217 legge fallimentare

    Collegato alle fattispecie di bancarotta; citato nel motivo del ricorso insieme all'art. 216 come riferimento normativo per la qualificazione della condotta contabile e per le diverse tipologie di bancarotta.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso (esposizione nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.

  • art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (richiamato)

    Norma procedurale che consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso presso la Cassazione.

Massime di principio

  • La sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili, se esistenti prima del fallimento, può essere considerata condotta autonoma integrativa del reato di bancarotta documentale con dolo specifico; non è necessario che vi sia prova di movimentazioni distrattive dirette se l'assenza delle scritture impedisce la ricostruzione del patrimonio.
  • La bancarotta documentale semplice (o fraudolenta per mera irregolare tenuta) è distinta dall'occultamento: la prima presuppone l'esistenza e l'esame dei libri contabili da parte degli organi fallimentari; la sottrazione/omessa consegna va più facilmente interpretata come indice di volontà dolosa.
  • L'arco temporale di esercizio dell'amministratore o la brevità della sua gestione non escludono l'obbligo di conservazione e consegna delle scritture contabili; tali elementi, isolati, difficilmente bastano a configurare esclusivamente una responsabilità colposa.
  • La motivazione della sentenza di merito che ricostruisce un 'disegno' volto a pregiudicare i creditori (anche con riferimento alla prevalenza del credito erariale) può costituire un valido argomento per inferire il dolo specifico, purché la Corte spieghi il nesso causale fra occultamento delle scritture e l'impossibilità di ricostruire patrimoni/movimenti.
  • In ipotesi analoghe, chi agisce in qualità di amministratore deve documentare in modo credibile l'assenza di volontà di pregiudicare i creditori (ad es. prova della effettiva custodia e successiva perdita non dolosa dei documenti), altrimenti l'omessa consegna delle scritture al curatore può portare a ricostruzioni probatorie gravanti negativamente sull'amministratore.
  • Per ottenere una riqualificazione in bancarotta semplice il difensore deve fornire elementi di fatto e giuridici che escludano qualsiasi progetto doloso di depauperamento o occultamento e dimostrare che le omissioni sono riconducibili a mera negligenza o a cause estranee alla volontà di danneggiare i creditori.

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