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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34660/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dell’11 settembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, contestando l’affermazione della propria responsabilità per evasione (art. 385 c.p.). Ha censurato la valutazione delle fonti probatorie, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito, e ha inoltre lamentato la divergenza tra la data del reato indicata nell’imputazione e quella emersa dall’istruttoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le censure sulla responsabilità miravano a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e riproponevano doglianze già esaminate e respinte con motivazione ritenuta corretta dalla Corte d’appello. La censura sulla divergenza della data è stata giudicata manifestamente infondata: la precisazione della data non modifica il capo d’imputazione se lascia intatto il nucleo sostanziale dell’addebito e non pregiudica l’individuazione del fatto né l’esercizio del diritto di difesa. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non riporta il dispositivo completo né consente di precisare eventuali importi o ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    le censure, con cui il ricorrente ha contestato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità

    La responsabilità per evasione non può essere riesaminata in cassazione attraverso una richiesta di rivalutazione o rilettura alternativa delle fonti probatorie.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriori dettagli del dispositivo.

Massime di principio

  • Sono estranee al sindacato di legittimità le censure che, sotto la veste di contestazioni alla responsabilità, sollecitano una rivalutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti già vagliati dai giudici di merito.
  • La precisazione della data di commissione del reato non integra una modifica del capo d’imputazione quando non incide sul nucleo sostanziale dell’addebito, non ostacola l’individuazione del fatto da parte dell’imputato e non compromette l’esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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