Cassazione Penale, Ordinanza n. 10158/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto in abitazione aggravato, lasciando fermo il trattamento sanzionatorio come rideterminato in appello con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. Inoltre ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, riducendo la pena, ma confermando la condanna per furto in abitazione aggravato. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse tale fattispecie. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui integra il furto in abitazione anche la sottrazione di beni mobili commessa dopo essersi introdotti nella dimora della vittima con consenso carpito mediante inganno, poiché tale consenso è viziato e non rende legittimo l'ingresso né esclude la violazione di domicilio. Viene altresì richiamato il discrimine con la truffa: si ha truffa quando la vittima consegna direttamente i beni all'agente, mentre si ha furto in abitazione quando l'agente se ne impossessa contro la volontà della vittima o spossessandola. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il furto in abitazione sussiste anche quando l'agente si introduca nella dimora della vittima con consenso carpito con l'inganno; il consenso viziato non legittima l'ingresso e non esclude la violazione di domicilio, elemento costitutivo del reato.
È stata confermata la contestata aggravante del furto, poi bilanciata con le attenuanti generiche in appello.
art. 624-bis, comma 1 e 3, c.p.
Norma incriminatrice applicata al fatto come furto in abitazione aggravato, oggetto della censura difensiva sulla qualificazione giuridica.
Massime di principio
- Integra il delitto di furto in abitazione la condotta di chi si impossessi di beni mobili sottraendoli al detentore dopo essersi introdotto nella dimora della vittima con consenso ottenuto mediante inganno, poiché il consenso viziato non rende legittimo l'accesso e non esclude la violazione di domicilio.
- Il discrimine tra truffa e furto in abitazione dipende dalla modalità di apprensione del bene: vi è truffa quando la vittima consegna direttamente il bene all'agente per effetto dell'inganno; vi è furto in abitazione quando l'agente si impossessa del bene contro la volontà della vittima o spossessandola.
- In sede di legittimità, una censura che si risolva in un'interpretazione della norma incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata può essere dichiarata manifestamente infondata e condurre all'inammissibilità del ricorso.
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