Sentenza del 15/12/2024 n. 32623 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava importazioni effettuate nel 2010 e 2011 e la pretesa dell’Agenzia delle dogane di includere nel valore imponibile dichiarato in dogana le royalties dovute alla licenziante Converse Inc. L’Agenzia aveva rideterminato la base imponibile dei diritti di confine e notificato avvisi di rettifica e sanzioni. Dopo le decisioni di primo grado e d’appello e una precedente pronuncia della Cassazione (n. 15346/2019), il giudice del rinvio, con sentenza n. 804/05/2020, aveva annullato gli avvisi e le sanzioni. L’Agenzia ha impugnato tale sentenza con tre motivi: violazione dei limiti e dei principi del giudizio di rinvio; apparente motivazione; violazione della disciplina doganale per avere il giudice del rinvio applicato principi derivanti da uno jus superveniens. Il contenuto di questi motivi non è stato deciso nel merito.
La decisione
Prima della decisione, Agenzia delle dogane e società controricorrenti hanno presentato un’istanza congiunta di rinuncia al ricorso e chiesto la compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato le spese. Non vi è stata una pronuncia sui tre motivi né una decisione di merito che confermi o annulli la sentenza del giudice del rinvio; quest’ultima resta pertanto non cassata in questo giudizio.
Norme richiamate
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
La rinuncia al ricorso, presentata congiuntamente dalle parti, ha determinato l’estinzione del giudizio di Cassazione senza esame dei motivi; le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e le parti chiedono congiuntamente la definizione del giudizio, la Corte può dichiararne l’estinzione senza pronunciarsi sulle questioni di merito prospettate.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando è richiesta dalle parti congiuntamente, come avvenuto in questa decisione.
- L’estinzione per rinuncia non equivale a una decisione della Cassazione sulla correttezza giuridica della sentenza impugnata: occorre distinguere l’esito processuale dal merito della controversia.
Testo integrale
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