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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16555/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Rimini contestando inosservanza della legge processuale penale per evidente difetto di correlazione tra l'accordo tra le parti sui criteri di calcolo della pena (patteggiamento) e le attenuanti riconosciute, e la decisione del giudice che, secondo la difesa, aveva applicato una diversa 'geometria' rispetto a quella oggetto di accordo. In particolare la difesa sosteneva che l'accordo originario prevedeva equivalenza tra eventuali aggravanti della rapina e le attenuanti generiche; il giudice avrebbe invece dichiarato che le rapine non erano aggravate (non liquet), eliminando la comparazione e, di fatto, omettendo nel calcolo della pena le attenuanti concordate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse il disallineamento denunciato poiché, dopo il non liquet del giudice sul primo accordo, le parti avevano formulato congiuntamente una nuova richiesta all'udienza del 10 novembre 2021, poi recepita dal giudice; la sentenza ha quindi corrisposto alla richiesta effettiva e attuale delle parti. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il giudice ratifica la richiesta concordata dalle parti e pronuncia la sentenza sulla base dell'accordo

  • art. 448 cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Rilevata nella censura della difesa come norma che impone la correlazione tra l'accordo raggiunto dalle parti e la decisione del giudice in ordine alla determinazione della pena; la Corte ha valutato che non si è verificato il presunto disallineamento, anche perché le parti hanno riformulato l'accordo prima della sentenza

  • Costituzione

    art. 27, terzo comma, Cost.

    Richiamato per giustificare la procedimentalizzazione dell'accordo tra le parti e la possibilità di modificarlo congiuntamente fino alla ratifica giudiziale, in funzione anche della finalità rieducativa della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la comminazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa o senza elementi che escludano la colpa; la Corte ha fissato la somma a euro 3.000

Massime di principio

  • L'accordo tra imputato e pubblico ministero nel patteggiamento diventa irrevocabile rispetto alla possibilità di revoca unilaterale dopo il consenso del PM, ma resta modificabile congiuntamente dalle parti fino alla ratifica giudiziale e alla pronuncia della sentenza.
  • Se il giudice esprime un non liquet su aspetti della pattuizione (ad es. sull'esistenza di aggravanti), le parti possono formulare un nuovo accordo in udienza; la sentenza che recepisce il nuovo accordo non presenta difetto di correlazione rispetto alla richiesta effettiva.
  • Un ricorso per cassazione che lamenta mancanza di correlazione tra accordo e sentenza è inammissibile se risulta che al momento della pronuncia il giudice ha recepito una richiesta aggiornata e congiunta delle parti; il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione del giudice e provare la discrepanza effettiva.
  • Il difensore che deduce omissioni nel calcolo delle attenuanti/reciprocità con aggravanti deve verificare e documentare che la sentenza non corrispondeva alla richiesta aggiornata delle parti; non è sufficiente criticare la sentenza senza affrontare la motivazione espressa dal giudice.
  • In caso di inammissibilità del ricorso conseguono ordinarie condanne alle spese e, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per evitare contestazioni sulla correlazione tra accordo e sentenza è consigliabile documentare con chiarezza in udienza e nei verbali ogni modifica congiunta intervenuta al patteggiamento prima della ratifica giudiziale.

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