Cassazione Penale, Ordinanza n. 36626/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato separatamente, con ricorsi di identico contenuto, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 29 novembre 2025 che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva applicato loro la pena concordata per due furti consumati e un furto tentato. Hanno lamentato un errore in un passaggio intermedio del calcolo della pena. La Cassazione ha rilevato che si trattava di un refuso e che la doglianza riguardava le operazioni di calcolo della pena concordata, senza che il risultato finale si discostasse dall’accordo o determinasse una pena illegale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, perché proposti per un motivo non consentito nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento. Ha precisato che l’errore intermedio dedotto era un refuso e non aveva alterato la pena concordata né prodotto una pena illegale. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro la pena su richiesta per due furti consumati ed uno tentato
La disposizione disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati; l’errore nelle operazioni di calcolo della pena concordata non rientra tra essi, salvo che determini una pena illegale.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
La Corte procede secondo la previsione richiamata quando il ricorso è inammissibile per essere fondato su motivi non consentiti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, gli errori nelle operazioni intermedie di calcolo della pena concordata non sono deducibili quando il risultato finale corrisponde all’accordo e non comporta l’applicazione di una pena illegale.
- La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
Come è indicizzato
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