Cassazione Penale, Sentenza n. 09079/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione fiscale / dolo di evasione) sostenendo in primo luogo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. con riguardo al dolo di evasione (insussistenza o mancata prova del dolo specifico, travisamento probatorio e mancata corrispondenza motivazionale tra primo e secondo grado) e in secondo luogo la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. d) ed e) c.p.p. in relazione a richieste istruttorie non accolte (mancata escussione di teste, mancata perizia grafologica sulle sottoscrizioni delle fatture, mancata acquisizione di documentazione bancaria utile a dimostrare l'operatività del conto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la condanna, avendo dimostrato la sussistenza del dolo specifico tramite l'insieme degli elementi (ruolo dell'imputato come amministratore di diritto, firma di documenti bancari per la voltura del conto, operatività esclusiva sul conto, precedente rapporto di amicizia e impiego con l'amministratore di fatto), e non avendo il ricorrente fornito la puntuale allegazione dell'atto o della deposizione travisata richiesta per contestare il travisamento probatorio. Quanto alle istanze istruttorie, la Corte ha ritenuto le censure generiche e non indicate nella loro utilità o rilevanza ai fini della decisione. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e all'obbligo di versare la somma disposta dalla Corte costituzionale (richiamata nella motivazione).
Norme richiamate
Norma che punisce i reati tributari; la Corte ha ritenuto che il fatto contestato (omessa presentazione della dichiarazione fiscale / dolo di evasione) rientri nella disciplina del d.lgs. 74/2000 e che il dolo specifico possa desumersi dall'insieme delle condotte e dei rapporti tra amministratore di diritto e amministratore di fatto.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d)
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso (censure istruttorie): la Corte ricorda i limiti della censura in cassazione quando il motivo non è adeguatamente precisato o non indica l'utilità della prova richiesta.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato per le censure sul vizio di motivazione e sul presunto travisamento della prova: la Corte sottolinea il perimetro ristretto del sindacato di legittimità su valutazioni di merito e l'onere di allegazione puntuale del ricorrente se si deduce travisamento probatorio.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'assorbimento delle spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per valutazioni sui versamenti dovuti in caso di inammissibilità e per escludere la responsabilità per dolo nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione la menziona per giustificare l'onere di versamento disposto nei confronti del ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (precedenti citati)
La Corte richiama precedenti che affermano la responsabilità dell'amministratore di diritto per reati tributari per violazione degli obblighi di controllo e vigilanza, e che il dolo può desumersi dalla posizione e dai comportamenti dell'amministratore (accettazione della carica, firma di documenti, operatività sul conto, rapporti con l'amministratore di fatto).
Massime di principio
- L'accettazione della carica di amministratore di diritto comporta doveri di vigilanza e controllo; la semplice accettazione può integrare responsabilità penale tributaria se manca la dovuta diligenza.
- Nei reati tributari il dolo specifico può desumersi dall'insieme dei fatti e dei rapporti (operatività sui conti, firme di documenti bancari, conoscenza della situazione aziendale, rapporti con amministratore di fatto), non è necessario provare un'esplicita manifestazione di volontà fraudolenta.
- In Cassazione il sindacato sulle prove è limitato: per contestare il travisamento probatorio il ricorrente deve riprodurre integralmente e precisare l'atto o la deposizione ritenuta travisata; non è consentita una rivalutazione di merito.
- Le richieste istruttorie non accolte devono essere specificamente motivate in ordine alla loro utilità e rilevanza; censure generiche sull'istruttoria sono assorbite o respinte.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata alle spese e ad altri oneri ex art. 616 c.p.p.; la Corte valuta anche l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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