Cassazione Penale, Ordinanza n. 19778/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso mancato avviso alle parti, nel giudizio di appello, della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che le tesi difensive erano in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata di legittimità.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il merito ma ne presuppone l'applicazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato perché contrario al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata.
- Nel giudizio di appello non è configurabile, secondo la Corte, un obbligo di avviso alle parti sulla possibilità di sostituire la pena detentiva se la tesi difensiva prospetta un'interpretazione incompatibile con la disciplina vigente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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