Cassazione Civile, Sentenza n. 15790/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Banca impugnava il decreto del Tribunale di Padova che aveva dichiarato tardivo il reclamo proposto avverso l'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato, in surroga del comitato dei creditori (ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.f.), con cui era stata autorizzata una transazione relativa a un immobile gravato da ipoteca della banca. La questione principale era quale fosse lo strumento di impugnazione corretto (reclamo ex art. 26 l.f. o reclamo ex art. 36 l.f.), quale fosse il termine di impugnazione e quando questo dovesse iniziare a decorrere (con particolare rilievo alla conoscenza formale del provvedimento e alla perentorietà dell'eventuale termine di 8 giorni previsto dall'art. 36 l.f.). La banca contestava inoltre la mancata conversione del reclamo ex art. 26 in reclamo ex art. 36 e sosteneva che il termine di 8 giorni non fosse perentorio o non fosse ancora decorso per mancata comunicazione formale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando il giudice delegato interviene in surroga del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 41, quarto comma, e adotta un provvedimento di natura autorizzatoria/gestoria (qui: autorizzazione alla transazione), la natura sostanziale dell'atto è quella del provvedimento del comitato e lo strumento di impugnazione è il reclamo ex art. 36 l.f., da proporre al tribunale entro otto giorni dalla comunicazione del decreto. Il reclamo previsto dall'art. 36 è limitato ai vizi di violazione di legge; il decreto del tribunale pronunciato ai sensi dell'art. 36 non è impugnabile con ricorso per cassazione (provvedimento non definitivo/decisorio). La Corte ha poi precisato che la conversione del reclamo ex art. 26 in art. 36 non può operare se il termine di 8 giorni è ormai decorso. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 36 l.f.
"contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni..."
Il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato, quando questi agisca in surroga del comitato dei creditori per provvedimenti di natura autorizzatoria/gestoria, va proposto esclusivamente ai sensi dell'art. 36 l.f. al tribunale entro il termine perentorio di 8 giorni dalla comunicazione; la cognizione è limitata alla violazione di legge e il decreto del tribunale non è impugnabile per cassazione.
art. 26 l.f.
Rimedio impugnatorio previsto per i provvedimenti del giudice delegato di natura giurisdizionale: implica una cognizione più ampia (anche sul merito) rispetto all'art. 36. La Corte ha escluso l'applicabilità di tale rimedio ai provvedimenti adottati dal g.d. in surroga del comitato quando la natura sostanziale è gestoria/ autorizzatoria.
art. 41, comma 4, l.f.
Consente al giudice delegato di provvedere in surroga del comitato dei creditori nei casi di inerzia, impossibilità di costituzione, urgenza o mancato funzionamento del comitato. La Corte ha interpretato tali interventi come atti di natura gestoria/ autorizzatoria, rimanendo nella sfera funzionale del comitato e quindi soggetti all'impugnazione di cui all'art. 36 l.f.
art. 35 l.f.
Norma richiamata nel procedimento (autorizzazione del tribunale per atti del curatore). La sentenza distingue gli autorizzativi in senso sostanziale e conferma che quelli assimilabili a funzioni del comitato sono impugnabili ai sensi dell'art. 36.
art. 72, comma 8, l.f.
Richiamato nel contesto del diritto del promissario acquirente e dei provvedimenti relativi a preliminari trascritti; contestualizza la controversia sostanziale che ha dato origine alla richiesta di autorizzazione alla transazione.
art. 108 l.f.
Norma sulla purgazione delle iscrizioni ipotecarie dietro pagamento; nella vicenda il giudice delegato si era riservato di provvedere sulla purgazione dell'ipoteca dopo il pagamento del saldo, il che evidenzia la natura non definitiva della sua autorizzazione e la possibilità di tutelare i diritti della banca in altra sede.
Norma richiamata per l'azione del promissario acquirente dell'immobile (azione di specificazione esecutiva/risarcitoria connessa al preliminare trascritto); contestualizza la controversia sostanziale che ha motivato la transazione autorizzata.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in ordine al principio di imparzialità e terzietà del giudice (argomento secondo il quale non sarebbe corretto che lo stesso giudice decidesse sul reclamo contro un proprio provvedimento); la Corte ha ritenuto superfluo l'obiezione quando il giudice delegato agisce in surroga per atti di natura gestoria, perché il reclamo è diretto al tribunale.
Richiamato nella contestazione sulla perentorietà del termine; la Corte ha ritenuto che il termine di 8 giorni dell'art. 36 l.f. sia perentorio in ragione della natura impugnatoria del rimedio, anche senza richiamare l'art. 152 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata in relazione agli effetti contributivi dovuti dalla ricorrente; la Corte ha dato atto degli obblighi contributivi previsti per l'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando il giudice delegato interviene in surroga del comitato dei creditori (art. 41, comma 4, l.f.) per adottare provvedimenti di natura autorizzatoria o gestionale, tali provvedimenti vanno impugnati con reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 36 l.f., non con il reclamo ex art. 26 l.f.
- Il termine per proporre il reclamo ex art. 36 l.f. è perentorio (8 giorni dalla comunicazione): decorso tale termine non è possibile ottenere la conversione di un reclamo proposto ex art. 26 in reclamo ex art. 36.
- La cognizione del tribunale nel reclamo ex art. 36 è limitata ai profili di violazione di legge; non si tratta di un rimedio che consente la revisione piena del merito gestionale o negoziale.
- La decorrenza del termine ha rilievo sostanziale: bisogna verificare la data della comunicazione formale del decreto per calcolare l'ottemperanza al termine di 8 giorni; conoscenze 'aliunde' non fanno automaticamente valere la decorrenza se la comunicazione formale non è avvenuta.
- I decreti del tribunale resi in sede di reclamo ex art. 36 l.f. sono provvedimenti non decisori/definitivi e non sono impugnabili con ricorso per cassazione.
- In controversie con profili nomofilattici o incertezza interpretativa sull'assetto organico delle impugnazioni concorsuali, le spese possono essere compensate.
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