Cassazione Civile, Ordinanza n. 03617/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettato dalla controricorrente con atto separato. In conseguenza di tale rinuncia accettata, il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese come concordata tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio promosso dal debitore e dal garante di un mutuo chirografario contro la banca mutuante per ottenere la determinazione del saldo debitore del rapporto; nel giudizio di primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda degli attori e accolto la riconvenzionale della banca, condannando i primi al pagamento di euro 41.000. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della fideiussione sollevata con note di trattazione scritta; 2) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. e della l. n. 108/1990 per il mancato accoglimento dell'istanza di CTU sul tasso soglia, con contestazione del cumulo di interessi corrispettivi e moratori; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa/insufficiente valutazione di fatto decisivo per non avere disposto CTU; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere accolto la domanda riconvenzionale della banca ritenendo non contestata specificamente la pretesa nonostante la documentazione fosse asseritamente insufficiente.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare la violazione della disciplina applicabile dal giudice di merito
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata CTU
richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova e sufficienza della contestazione
richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la rilevabilità officiosa della nullità
L. n. 108/1990
richiamata per la verifica del superamento del tasso soglia nei rapporti bancari
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi proposti.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sulle questioni di merito sollevate con il ricorso.
- Nei giudizi relativi a rapporti bancari, possono essere dedotte questioni su nullità della fideiussione, usura, cumulo di interessi e riparto dell'onere probatorio, ma tali questioni restano prive di decisione se il ricorso viene rinunciato e la rinuncia è accettata.
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