Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2892/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione e il suo esponente hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione cautelare dell'atto amministrativo contestato in primo grado. Dal testo dell'ordinanza d'appello non sono determinabili né il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi dedotti; il Consiglio di Stato si limita a rilevare, in sede di delibazione sommaria, l'insufficienza delle ragioni dedotte almeno quanto al requisito del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando quindi l'ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare. La decisione è fondata sulla valutazione prima facie secondo cui le ragioni dedotte non sono idonee a sostenere l'istanza cautelare già sotto il profilo del periculum in mora, senza necessità di ulteriori valutazioni espresse nel testo sul fumus boni iuris. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, anche all'esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, le ragioni dedotte non risultino idonee a dimostrare il periculum in mora.
  • L'assenza di un adeguato periculum in mora è sufficiente a negare la tutela cautelare, senza che sia necessario procedere a una distinta valutazione favorevole del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.