Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26813/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo adeguatamente motivata dalla Corte di appello la determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, contestava la determinazione in concreto della pena operata in appello, deducendo in sostanza un difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che l'obbligo motivazionale del giudice di merito sulla quantificazione della pena è soddisfatto quando la sentenza indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte di appello aveva evidenziato il disvalore dei fatti e l'aumento per la continuazione era stato estremamente contenuto.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla misura della pena è sufficiente quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nella concreta applicazione dei criteri di commisurazione della pena.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato indirettamente con riferimento all'aumento per la continuazione, che nel caso concreto è stato ritenuto estremamente contenuto.

Massime di principio

  • In tema di dosimetria della pena, l'obbligo di motivazione del giudice di merito è adempiuto se dalla sentenza emergono gli elementi considerati ai fini della commisurazione, anche senza un'esposizione analitica di tutti i parametri.
  • La censura sulla quantificazione della pena non è accoglibile quando il giudice di appello abbia dato conto del disvalore dei fatti e l'aumento per la continuazione risulti contenuto, perché ciò consente di ritenere effettivamente esercitato il potere di commisurazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla misura della pena in assenza di una reale lacuna motivazionale.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.