Cassazione Penale, Sentenza n. 34931/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il suo appello avverso precedente provvedimento della Corte d'appello di Lecce. Chiedeva il trasferimento del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari da Stigliano (MT) a Fasano (BR) e l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto per svolgere l'attività lavorativa di fabbro. In cassazione deduceva inosservanza e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe: 1) interpretato troppo restrittivamente il requisito della "situazione di assoluta indigenza" previsto dall'art. 284, comma 3, c.p.p.; 2) errato nell'attribuire rilievo alla situazione economica della compagna; 3) motivato in modo generico sull'incompatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze cautelari e non avrebbe considerato la differente posizione del coimputato Abiuso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 284, comma 3, c.p.p. richiede il requisito della "situazione di assoluta indigenza" collegata a bisogni primari e che la valutazione deve essere improntata a rigore. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Lecce: 1) l'espressione "situazioni 'estreme'" implicava l'impossibilità di soddisfare bisogni primari; 2) la considerazione della situazione reddituale della convivente more uxorio è conforme alla giurisprudenza; 3) la motivazione circa il concreto pericolo di reiterazione del reato (presenza sul territorio di Fasano di persone offese o loro familiari, gravità dei fatti già commessi e condanna pregressa) è sufficiente e non merita censura; 4) la diversa soluzione adottata per il coimputato non invalida la valutazione autonoma sul caso del Girolamo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
il giudice può autorizzare l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per provvedere alle sue "indispensabili esigenze di vita" ovvero per esercitare un'attività lavorativa quando versi in una "situazione di assoluta indigenza"
La norma richiede che l'autorizzazione sia strettamente eccezionale: la "assoluta indigenza" va valutata con riferimento ai bisogni primari dell'imputato (e, in casi specifici, del coniuge o convivente more uxorio), comprendendo spese per comunicazioni, educazione, salute; la valutazione deve essere rigorosa e verificare la compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari.
Norma prevista per l'esame degli appelli: qui richiamata in relazione al rigetto dell'appello del ricorrente da parte del Tribunale di Lecce.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e vizi di motivazione; il ricorrente ha invocato tale motivo sostenendo inosservanza dell'art. 284 c.p.p. e carenza di motivazione della decisione impugnata.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata per il pagamento delle spese processuali da parte del Girolamo.
Massime di principio
- L'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per lavorare ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p. è eccezionale e richiede la sussistenza di "assoluta indigenza": il giudice valuta i bisogni primari dell'imputato e solo in presenza di reale impossibilità di soddisfarli senza lavoro può concedere l'autorizzazione.
- La valutazione della "assoluta indigenza" deve essere rigorosa ma non impone una prova legale: è onere dell'imputato allegare elementi concreti a sostegno dello stato di bisogno, senza tuttavia poter essere costretto a produrre documentazione formale impossibile da ottenere.
- La situazione economica di familiari conviventi in generale non esclude la sussistenza dell'indigenza dell'imputato; è invece rilevante la situazione reddituale del coniuge o del convivente more uxorio.
- Il giudice deve altresì valutare la compatibilità dell'attività lavorativa proposta con le esigenze cautelari: va considerato il rischio concreto di contatto con le persone offese, la gravità dei reati contestati, il territorio in cui si svolgerebbe l'attività e la concreta possibilità di reiterazione del reato.
- Decisioni diverse su casi apparentemente simili (es. coimputati) sono ammissibili: ogni situazione cautelare è autonoma e richiede una motivazione specifica che spieghi perché i rischi sono diversi.
- Per massimizzare le possibilità di successo in richieste analoghe: documentare nello specifico l'indigenza personale (redditi, assenza di supporto familiare disponibile), dettagliare l'orario, il luogo e le modalità dell'attività lavorativa dimostrando la limitata incisività sui divieti cautelari e argomentare puntualmente le misure che eviterebbero contatti con persone offese.
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