Cassazione Penale, Ordinanza n. 34037/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 ottobre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Avellino affermativa della sua responsabilità per bancarotta fraudolenta. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità. Le censure investivano anche la configurabilità della distrazione in rapporto al mancato rinvenimento di un bene in leasing; tale doglianza, tuttavia, non era stata proposta con l’atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo fossero generici e assertivi, privi dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: il ricorrente non aveva indicato gli elementi posti a fondamento delle censure, impedendo di individuarne i rilievi e di esercitare il sindacato di legittimità. Ha inoltre rilevato che una parte delle doglianze era inedita, perché la questione della configurabilità della distrazione rispetto al mancato rinvenimento del bene in leasing non era stata sollevata in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi, inoltre, sono in parte inediti, perché nell'atto di appello l'imputato non lamentava la configurabilità della distrazione rispetto al mancato rinvenimento del bene in leasing;
Le censure in cassazione devono rispettare i requisiti di specificità dell’impugnazione; è inammissibile la doglianza generica e assertiva, così come quella che introduce una questione non dedotta con l’appello.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che, pur denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, siano generici e assertivi e non indichino gli elementi sui quali si fonda la censura, quando ciò impedisca di individuare i rilievi rivolti alla decisione e di esercitare il sindacato di legittimità.
- Non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione una doglianza che avrebbe dovuto essere proposta con l’atto di appello; la novità della questione costituisce ragione di inammissibilità del motivo.
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