Cassazione Penale, Sentenza n. 48605/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta per molteplici reati (corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa a danno della Regione Marche, falso in atto pubblico, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio). Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore iniziale, deduceva quattro motivi: violazione dell'art. 271, comma 1, c.p.p. e illogicità/contraddittorietà della motivazione; motivazione apparente in relazione alle esigenze cautelari; omessa motivazione su un punto dedotto nel riesame e presunta nullità dell'ordinanza applicativa per violazione dell'art. 274 c.p.p.; violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione. Successivamente il difensore subentrante ha dichiarato rinuncia al ricorso perché la misura era stata sostituita (dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora), facendo venir meno l'interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente aveva rinunciato al gravame dopo che la misura cautelare era stata modificata (sostituita con obbligo di dimora). Non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, poiché la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza, neppure virtuale, conformemente alla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
Il ricorrente ha dedotto la violazione del disposto come vizio della motivazione (illogicità e contraddittorietà). La decisione non entra nel merito delle censure in quanto ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato dal ricorrente quale presunta fonte di nullità dell'ordinanza applicativa della misura; la Corte non ha risolto la questione sostanziale vista l'inammissibilità del ricorso.
Citato tra le norme ritenute violate dal ricorrente in relazione alla motivazione e alle formalità dell'ordinanza cautelare; la Corte si è limitata ad accertare la sopravvenuta mancanza di interesse.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Giurisprudenza richiamata per sostenere che la sopravvenuta carenza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso non equivale a soccombenza e pertanto non giustifica condanna alle spese o sanzione pecuniaria.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (dep. 2018), Rezvumes
Ulteriore richiamo giurisprudenziale confermante il principio secondo cui la cessazione dell'interesse non comporta condanna per spese o sanzioni a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se, durante l'impugnazione, la misura cautelare viene sostituita o revocata in modo da eliminare l'interesse al gravame, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore dopo la proposizione dello stesso e dopo il mutamento della situazione cautelare rende possibile l'inammissibilità senza esame del merito delle censure.
- La sopravvenuta mancanza di interesse non configura automaticamente una soccombenza: di norma non si impongono spese processuali né sanzioni pecuniarie quando l'interesse viene meno dopo la proposizione del ricorso (giurisprudenza consolidata).
- Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia di principio su questioni di diritto (es. nullità formali o vizi di motivazione), il difensore dovrebbe valutare la prosecuzione del gravame anche quando la misura viene modificata, perché la cessazione dell'interesse materiale impedisce l'esame delle questioni sostanziali.
- In presenza di motivi attinenti alla nullità dell'ordinanza o a vizi della motivazione, è importante documentare e, se possibile, discutere tempestivamente eventuali modifiche della misura per preservare l'interesse a impugnare.
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