Cassazione Civile, Ordinanza n. 22133/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una cessione di contratti di lavoro da una società a un'altra, ritenuta illegittima dai giudici di merito. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità della cessione dei rapporti di lavoro di alcuni dipendenti, accertando la continuità giuridica dei rapporti in capo alla società originaria dopo una certa data e ordinando il ripristino dei rapporti con mansioni corrispondenti o equivalenti. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società. In cassazione la società ha proposto ricorso con quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; prima dell’adunanza, però, la società ha depositato documentazione attestante la rinuncia al ricorso anche nei confronti del lavoratore residuo, accettata da quest’ultimo, mentre gli altri lavoratori avevano già conciliato la lite in sede sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le parti avevano definito la controversia con conciliazioni in sede sindacale e, quanto all’ultimo resistente, con rinuncia al ricorso accettata. Ha inoltre preso atto che le spese erano state regolate nei verbali di conciliazione e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la definizione del giudizio non è dipesa da rigetto o inammissibilità dell’impugnazione ma da un accordo negoziale tra le parti.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo per il rinvio al contributo unificato dovuto sul ricorso principale.
Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018
In caso di definizione convenzionale della controversia nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.
Cass. n. 24632 del 2019
Conferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo tra le parti.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la lite, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, poiché l’accordo sostituisce la regolamentazione giudiziale e travolge l’efficacia della sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere comporta che non vi sia una decisione di rigetto o inammissibilità del ricorso; pertanto non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato.
- Quando le spese di lite sono regolate nei verbali di conciliazione, anche su questo profilo viene meno ogni residua contestazione processuale.
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