Cassazione Penale, Ordinanza n. 15570/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Sosteneva che l'unico elemento indiziario determinante fosse il rinvenimento di una chiave nel veicolo da lui condotto al momento del fermo, elemento che egli aveva spiegato affermando che la chiave si trovava già nell'auto noleggiata, presumibilmente dimenticata dal precedente utilizzatore. Chiedeva quindi l'annullamento della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali, già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e congrua, e che il ricorrente non avesse confutato adeguatamente il ragionamento probatorio della Corte d'appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si traducano nella mera richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la mancata critica analitica delle argomentazioni del giudice di merito rende la censura inammissibile.
- Quando la sentenza di merito fonda la responsabilità su un quadro indiziario complessivo, il ricorrente non può limitarsi a valorizzare singoli elementi isolati o a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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