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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12507/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che, a seguito di annullamento con rinvio, aveva dichiarato inammissibile per rinuncia l'appello limitatamente ai motivi diversi da quelli sulla confisca e sulla quantificazione della pena e aveva rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con applicazione del lavoro di pubblica utilità, imponendo la permanenza nella Regione Lombardia e il ritiro del documento valido per l'espatrio. Sono stati svolti quattro motivi: 1 e 2 (congiunti) contestano l'omessa motivazione circa la richiesta di sospensione del processo in attesa di accertamenti in altro procedimento penale (presunta alterazione di prove) invocando l'art. 6 CEDU e proponendo, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 479 c.p.p.; 3° motivo censura la difformità della pronuncia rispetto al concordato, lamentando che l'accordo prevedeva la possibilità di permanere in Lombardia e Veneto e spostamenti periodici in Lussemburgo, mentre la Corte ha escluso il Veneto e ha imposto il divieto di espatrio ex art. 56-ter L. 689/1981; 4° motivo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 56-ter L. 689/1981 per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 49 CDFUE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I primi due motivi sono inammissibili perché il ricorrente, avendo concordato la definizione in appello escludendo dall'accordo solo le questioni relative a confisca e determinazione della pena, ha rinunciato ai motivi attinenti all'accertamento della responsabilità; dunque non possono essere scrutinati rilievi volti a ottenere la sospensione del procedimento o l'acquisizione di prove in altro giudizio. Il terzo motivo è inammissibile: la Corte ha ritenuto che il contenuto sostanziale del concordato (quantificazione della pena e sostituzione con lavoro di pubblica utilità) sia stato recepito e che le prescrizioni accessorie circa la permanenza territoriale e il ritiro del documento rientrino fra le prescrizioni obbligatorie previste dall'art. 56-ter L. 689/1981, la cui applicazione non è discrezionale. Il quarto motivo è infondato: le limitazioni disposte dall'art. 56-ter non sono pena accessoria ma prescrizioni integranti la sanzione sostitutiva e pertanto non emergono profili di illegittimità costituzionale. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di sospendere il processo in attesa di accertamenti in altro procedimento; la Corte ritiene che tale invocazione non possa prevalere sulla rinuncia agli argomenti di responsabilità contenuta nel concordato e non dà luogo a sospensione automatica quando il ricorrente ha limitato l'impugnazione

  • art. 479 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunta necessità di differire la decisione; la Corte esclude che possa essere usato in modo da eludere la rinuncia ai motivi di appello prevista dal concordato

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente la definizione dell'appello con concordato sulla pena; la Corte osserva che accettando il concordato l'imputato limita la cognizione del giudice alle questioni non rinunciate

  • art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689

    La Corte interpreta le prescrizioni previste da questa norma (quali il divieto di espatrio e la permanenza in un determinato territorio) come contenuto necessario e predeterminato della sanzione sostitutiva e non come pene accessorie discrezionali; pertanto il giudice può disporle obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento

  • art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che ha introdotto l'art. 56-ter L. 689/1981; la Corte la considera rilevante per confermare la natura obbligatoria delle prescrizioni previste

  • art. 64, comma 4, legge n. 689 del 1981

    Richiamato per precisare che alcune prescrizioni possono essere modificate dal giudice in presenza di comprovate esigenze, pur riconoscendo l'immodificabilità delle sole prescrizioni indicate esplicitamente dal comma quando previsto

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in prospettiva di questione di legittimità costituzionale; la Corte ritiene la questione manifestamente infondata alla luce della qualificazione delle prescrizioni dell'art. 56-ter come integrative della sanzione sostitutiva

  • art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Invocato dal ricorrente per la censura di illegittimità dell'art. 56-ter; la Corte non ravvisa violazioni alla luce della natura non accessoria delle prescrizioni

Massime di principio

  • Se il condannato accetta un concordato sulla pena in appello e rinuncia espressamente ai motivi relativi all'accertamento della responsabilità, non può poi ottenere che il giudice sospenda il processo o riesamini quelle circostanze invocando l'art. 6 CEDU o norme analoghe.
  • Il giudice non può modificare unilateralmente la misura concordata dalle parti: o recepisce il concordato, o lo rigetta invitando le parti a riformularlo, oppure decide nel merito. Le modifiche non possono essere ottenute dalla parte che ha aderito al concordato senza usare gli strumenti processuali previsti.
  • Le prescrizioni previste dall'art. 56-ter L. 689/1981 (es. divieto di espatrio, permanenza in un determinato territorio, ritiro del documento per l'espatrio) sono considerate dalla giurisprudenza come integrative e obbligatorie della sanzione sostitutiva e non come pene accessorie soggette a valutazione discrezionale del giudice.
  • Le censure di costituzionalità dell'art. 56-ter sono difficilmente fondate quando la norma è interpretata come disciplinante prescrizioni tipiche della sanzione sostitutiva; tuttavia la limitazione territoriale può essere modulata dal giudice in presenza di comprovate esigenze, ai sensi dell'art. 64 L. 689/1981.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi di rinuncia o per vizi procedurali non consentiti, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

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