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Sentenza

Sentenza n. 7365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202508685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 7783/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro le rettifiche delle graduatorie regionali del concorso dell’Agenzia delle Entrate per 4.265 funzionari tributari; in primo grado erano state impugnate le graduatorie per Abruzzo e Lazio e Uffici centrali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I candidati avevano contestato la mancata valorizzazione del servizio civile nazionale quale titolo di riserva dei posti nella selezione per l’assunzione di funzionari tributari: una candidata era collocata al n. 494 della graduatoria Abruzzo, per 160 posti, con 22,85 punti; l’altro al n. 2.173 della graduatoria Lazio e Uffici centrali, per 922 posti, con 22,85 punti. In primo grado avevano dedotto, tra l’altro, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione dell’art. 1, comma 9-bis, d.l. 44/2023, dell’art. 1 del bando, della disciplina sul servizio civile e delle norme del codice dell’ordinamento militare; lesione di uguaglianza, par condicio, parità di trattamento e buon andamento, nonché difetto di motivazione e contraddittorietà. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo perché i ricorrenti avevano compilato diversamente le domande e avevano impugnato graduatorie regionali distinte; aveva inoltre ravvisato l’improcedibilità della posizione del candidato della graduatoria Lazio per mancata impugnazione della rettifica del 9 agosto 2024. In appello hanno censurato tale decisione sostenendo che le posizioni erano sostanzialmente identiche, la questione giuridica e il comportamento amministrativo erano comuni, la diversa compilazione delle domande era irrilevante e non sussisteva conflitto d’interessi; hanno riproposto anche i motivi di merito non esaminati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Ha ritenuto che, anche prescindendo dalle differenze fattuali — in particolare dal fatto che uno dei candidati non aveva indicato nella domanda di voler beneficiare della riserva — le domande di annullamento riguardassero due graduatorie regionali diverse, e quindi rapporti amministrativi e posizioni di interesse legittimo pretensivo distinti, con posizioni di controinteresse non sovrapponibili in capo ai terzi. Non ricorrevano pertanto i presupposti eccezionali del ricorso collettivo, che richiede identità delle situazioni sostanziali e processuali dei proponenti. La conferma dell’inammissibilità ha reso superfluo esaminare la questione di procedibilità relativa alla mancata impugnazione della rettifica della graduatoria Lazio; i motivi di merito riproposti sono rimasti assorbiti e non scrutinati. Spese del grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    Non sussistono, pertanto, le condizioni individuate dalla costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, per la proposizione di un ricorso collettivo (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 18/02/2026, n. 1292 secondo cui un ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali tra i proponenti).

    Il giudice applica la regola giurisprudenziale per cui il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile soltanto quando tra i ricorrenti sussista identità delle situazioni sostanziali e processuali; nel caso concreto tale identità mancava perché erano impugnate graduatorie regionali diverse, riferite a rapporti e posizioni di controinteresse distinti.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo è ammissibile in via eccezionale solo se le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti sono identiche; la comunanza della questione giuridica o del comportamento amministrativo contestato non basta quando le domande di annullamento investono atti diversi e rapporti amministrativi distinti.
  • La diversità degli atti impugnati può escludere l’ammissibilità del ricorso collettivo quando comporta distinte posizioni di interesse legittimo pretensivo e posizioni di controinteresse non sovrapponibili, anche se gli atti derivano dalla medesima procedura concorsuale nazionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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