Sentenza n. 7365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 7783/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro le rettifiche delle graduatorie regionali del concorso dell’Agenzia delle Entrate per 4.265 funzionari tributari; in primo grado erano state impugnate le graduatorie per Abruzzo e Lazio e Uffici centrali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I candidati avevano contestato la mancata valorizzazione del servizio civile nazionale quale titolo di riserva dei posti nella selezione per l’assunzione di funzionari tributari: una candidata era collocata al n. 494 della graduatoria Abruzzo, per 160 posti, con 22,85 punti; l’altro al n. 2.173 della graduatoria Lazio e Uffici centrali, per 922 posti, con 22,85 punti. In primo grado avevano dedotto, tra l’altro, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione dell’art. 1, comma 9-bis, d.l. 44/2023, dell’art. 1 del bando, della disciplina sul servizio civile e delle norme del codice dell’ordinamento militare; lesione di uguaglianza, par condicio, parità di trattamento e buon andamento, nonché difetto di motivazione e contraddittorietà. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo perché i ricorrenti avevano compilato diversamente le domande e avevano impugnato graduatorie regionali distinte; aveva inoltre ravvisato l’improcedibilità della posizione del candidato della graduatoria Lazio per mancata impugnazione della rettifica del 9 agosto 2024. In appello hanno censurato tale decisione sostenendo che le posizioni erano sostanzialmente identiche, la questione giuridica e il comportamento amministrativo erano comuni, la diversa compilazione delle domande era irrilevante e non sussisteva conflitto d’interessi; hanno riproposto anche i motivi di merito non esaminati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Ha ritenuto che, anche prescindendo dalle differenze fattuali — in particolare dal fatto che uno dei candidati non aveva indicato nella domanda di voler beneficiare della riserva — le domande di annullamento riguardassero due graduatorie regionali diverse, e quindi rapporti amministrativi e posizioni di interesse legittimo pretensivo distinti, con posizioni di controinteresse non sovrapponibili in capo ai terzi. Non ricorrevano pertanto i presupposti eccezionali del ricorso collettivo, che richiede identità delle situazioni sostanziali e processuali dei proponenti. La conferma dell’inammissibilità ha reso superfluo esaminare la questione di procedibilità relativa alla mancata impugnazione della rettifica della graduatoria Lazio; i motivi di merito riproposti sono rimasti assorbiti e non scrutinati. Spese del grado integralmente compensate.
Norme richiamate
Non sussistono, pertanto, le condizioni individuate dalla costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, per la proposizione di un ricorso collettivo (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 18/02/2026, n. 1292 secondo cui un ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali tra i proponenti).
Il giudice applica la regola giurisprudenziale per cui il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile soltanto quando tra i ricorrenti sussista identità delle situazioni sostanziali e processuali; nel caso concreto tale identità mancava perché erano impugnate graduatorie regionali diverse, riferite a rapporti e posizioni di controinteresse distinti.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è ammissibile in via eccezionale solo se le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti sono identiche; la comunanza della questione giuridica o del comportamento amministrativo contestato non basta quando le domande di annullamento investono atti diversi e rapporti amministrativi distinti.
- La diversità degli atti impugnati può escludere l’ammissibilità del ricorso collettivo quando comporta distinte posizioni di interesse legittimo pretensivo e posizioni di controinteresse non sovrapponibili, anche se gli atti derivano dalla medesima procedura concorsuale nazionale.
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